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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Il diritto dell’Unione osta alla conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico telefonico, salvo in caso di minaccia grave per la sicurezza nazionale. Pronuncia della CGUE.

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CGUE, comunicato n. 156 del 20 settembre 2022, sent. nelle cause riunite C-793/19 | SpaceNet e C-794/19 | Telekom Deutschland.

La Corte di giustizia conferma che il diritto dell’Unione osta alla conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, salvo in caso di minaccia grave per la sicurezza nazionale

Ai fini della lotta alla criminalità grave, gli Stati membri possono tuttavia, nel rigoroso rispetto del principio di proporzionalità, prevedere in particolare una conservazione mirata e/o rapida di simili dati nonché una conservazione generalizzata e indiscriminata degli indirizzi IP La SpaceNet e la Telekom Deutschland forniscono, in Germania, servizi di accesso a Internet accessibili al pubblico. La Telekom Deutschland fornisce, inoltre, servizi di telefonia. Esse hanno contestato dinanzi ai giudici tedeschi l’obbligo loro prescritto dalla legge tedesca in materia di telecomunicazioni (TKG) di conservare, a decorrere dal 1° luglio 2017, dati relativi al traffico e dati relativi all’ubicazione attinenti alle telecomunicazioni dei loro clienti. Fatte salve talune eccezioni, la TKG impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare ai fini del perseguimento dei reati gravi o della prevenzione di un rischio concreto per la sicurezza nazionale, la conservazione generalizzata e indiscriminata, per diverse settimane, di gran parte dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione degli utenti finali. La Corte amministrativa federale tedesca chiede se il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia1 , osti a una simile normativa nazionale. I suoi dubbi derivano in particolare dal fatto che l’obbligo di conservazione previsto dalla TKG riguarderebbe un numero di dati inferiore e un periodo di conservazione meno lungo (4 o 10 settimane) rispetto a quanto prevedevano le normative nazionali oggetto delle cause che hanno dato origine alle sentenze precedenti. Tali particolari circostanze ridurrebbero la probabilità che i dati conservati possano consentire di trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita privata delle persone i cui dati sono stati conservati. Per di più, la TKG garantirebbe una protezione efficace dei dati conservati dai rischi di abuso e di accesso illecito. Con la sua sentenza odierna la Corte di giustizia conferma la sua giurisprudenza anteriore. Essa risponde alla Corte amministrativa federale tedesca dichiarando che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che prevede, a titolo preventivo, per finalità di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione.

Il diritto dell’Unione non osta, viceversa, a una normativa nazionale: – che consente, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di ingiungere ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di procedere a una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, in situazioni nelle quali lo Stato membro interessato affronti una minaccia grave per la sicurezza nazionale che risulti reale e attuale o prevedibile. Una simile ingiunzione può essere controllata da un giudice o da un organo amministrativo indipendente e può essere emessa solo per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma rinnovabile in caso di persistenza di tale minaccia; – che prevede, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta ai reati gravi e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, una conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione che sia delimitata, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate o mediante un criterio geografico, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma rinnovabile; – che prevede, agli stessi fini, la conservazione generalizzata e indiscriminata degli indirizzi IP attribuiti all’origine di una connessione, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario; – che prevede, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta alla criminalità e di salvaguardia della pubblica sicurezza, una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi all’identità anagrafica degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica, e – che consente, a fini di lotta ai reati gravi e, a fortiori, di salvaguardia della sicurezza nazionale, di ingiungere ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, di procedere, per un periodo determinato, alla conservazione rapida dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione di cui detti fornitori di servizi dispongono. Una tale normativa nazionale deve, per altro verso, garantire, mediante norme chiare e precise, che la conservazione dei dati in questione sia subordinata al rispetto delle relative condizioni sostanziali e procedurali e che gli interessati dispongano di garanzie effettive contro il rischio di abusi. Per quanto riguarda la TKG, la Corte constata che dalla decisione di rinvio risulta che l’obbligo di conservazione prescritto da tale legge riguarda, in particolare, i dati necessari per individuare l’origine e la destinazione di una comunicazione, la data e l’ora di inizio e fine della comunicazione o – in caso di comunicazione per SMS, messaggio multimediale o simile – il momento dell’invio e della ricezione del messaggio nonché, in caso di utilizzo di servizi di telefonia mobile, l’indicazione delle celle telefoniche utilizzate all’inizio della comunicazione da chi effettua la chiamata e da chi la riceve. Nell’ambito della fornitura di servizi di accesso a Internet, l’obbligo di conservazione riguarda, tra l’altro, l’indirizzo IP assegnato all’abbonato, la data e l’ora di inizio e fine dell’utilizzo di Internet a partire dall’indirizzo IP assegnato e, in caso di utilizzo di servizi di telefonia mobile, l’indicazione delle celle telefoniche utilizzate all’inizio del collegamento a Internet. Devono altresì essere conservati i dati che permettano di conoscere la posizione geografica e le direzioni di radiazione massima delle antenne che servono la cella telefonica in questione. Se è pur vero che i dati relativi ai servizi di posta elettronica non sono soggetti all’obbligo di conservazione previsto dalla TKG, essi rappresentano solo una minima parte dei dati in questione. Sono inoltre conservati, in particolare, i dati di utenti soggetti al segreto professionale, quali avvocati, medici e giornalisti. Pertanto, l’obbligo di conservazione previsto dalla TKG si estende a un insieme molto ampio di dati relativi al traffico e di dati relativi all’ubicazione, che corrispondono, in sostanza, a quelli che hanno portato alle sentenze anteriori succitate. Orbene, questo insieme di dati relativi al traffico e di dati relativi all’ubicazione conservati, rispettivamente, per dieci e per quattro settimane può consentire di trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita privata delle persone i cui dati sono conservati, quali le abitudini della vita quotidiana, i luoghi di soggiorno permanenti o temporanei, gli spostamenti giornalieri o di altro tipo, le attività esercitate, le relazioni sociali di tali persone e gli ambienti sociali da esse frequentati, e, in particolare, di stabilire un profilo di dette persone. Per quanto riguarda le garanzie previste dalla TKG, volte a proteggere i dati conservati dai rischi di abuso e da qualsiasi accesso illecito, la Corte rileva che la conservazione di tali dati e l’accesso ad essi costituiscono ingerenze distinte nei diritti fondamentali degli interessati, che richiedono una giustificazione distinta. Ne consegue che una normativa nazionale che garantisca il pieno rispetto delle condizioni risultanti dalla giurisprudenza in materia di accesso ai dati conservati non può, per sua natura, essere idonea a limitare e neppure a rimediare all’ingerenza grave nei diritti degli interessati che risulterebbe dalla conservazione generalizzata di tali dati.