Ultimissime

Il TAR Palermo sospende l'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia: i motivi. Decreto in allegato.
TAR Palermo, Sez. III, Dec. del 27 agosto 2020, n. 842.
Il TAR Palermo ha accolto l'istanza cautelare presentata da Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno e ha sospeso l'esecutività dell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 33 del 22 agosto 2020, che prevedeva la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti presenti sull'isola.
Secondo i magistrati del TAR le misure previste dall’ordinanza "involvono e impattano in modo decisivo sull'organizzazione e la gestione del fenomeno migratorio nel territorio italiano, che rientra pacificamente nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione" e "sono certamente idonee a produrre effetti rilevanti anche nelle altre regioni e, quindi, sull'intero territorio nazionale, nel quale dovrebbero essere trasferiti, nell’arco delle 48 ore decorrenti dalla pubblicazione dell’ordinanza, i migranti allo stato ospitati negli hotspot e nei centri di accoglienza insistenti sul territorio regionale".
"L'esistenza di un concreto aggravamento del rischio sanitario legato alla diffusione del Covid-19 tra la popolazione locale, quale conseguenza del fenomeno migratorio, che, con il provvedimento impugnato, tra l’altro, si intende regolare, appare meramente enunciata, senza che risulti essere sorretta da un’adeguata e rigorosa istruttoria, emergente dalla motivazione del provvedimento stesso e altrettanto sembra potersi affermare anche in relazione alla diffusione del contagio all’interno delle strutture interessate".
Il TAR ha quindi accolto l’istanza cautelare monocratica e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività del provvedimento impugnato fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 settembre 2020.