ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Il TAR Catania si esprime sull'onere della prova in ordine alla sussistenza del diritto di credito di cui si domanda l’adempimento.

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TAR Catania, Sez. IV, sent. del 29 ottobre 2020, n. 2841.

Nell’ambito della giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo conosce dei diritti connessi all’esercizio del potere e delle relative azioni a loro tutela, ivi inclusa, in particolare, quella di accertamento negativo del credito che implica una inversione dell’onere della prova in ordine alla sussistenza del diritto di cui si domanda l’adempimento; non è, pertanto, il ricorrente debitore a dover dimostrare l’insussistenza del credito vantato dall’Amministrazione nei suoi confronti, ma è quest’ultima a dover allegare e provare la causa pretendi del diritto di credito al quale corrisponde l’obbligazione di cui si pretende l’adempimento

Ha chiarito la Corte di Cassazione (Sez. un., n. 13533 del 2001; n. 24568 del 2013; n. 14965 del 2012; n. 12108 del 2010; n. 20870 del 2019) secondo cui in tema di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto e intende farlo valere, anche ove sia convenuto in giudizi di accertamento negativo promosso dalla controparte per contestare la esistenza di quel diritto. ​​​​​​​