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Il TAR Catania si esprime sull'onere della prova in ordine alla sussistenza del diritto di credito di cui si domanda l’adempimento.
TAR Catania, Sez. IV, sent. del 29 ottobre 2020, n. 2841.
Nell’ambito della giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo conosce dei diritti connessi all’esercizio del potere e delle relative azioni a loro tutela, ivi inclusa, in particolare, quella di accertamento negativo del credito che implica una inversione dell’onere della prova in ordine alla sussistenza del diritto di cui si domanda l’adempimento; non è, pertanto, il ricorrente debitore a dover dimostrare l’insussistenza del credito vantato dall’Amministrazione nei suoi confronti, ma è quest’ultima a dover allegare e provare la causa pretendi del diritto di credito al quale corrisponde l’obbligazione di cui si pretende l’adempimento.
Ha chiarito la Corte di Cassazione (Sez. un., n. 13533 del 2001; n. 24568 del 2013; n. 14965 del 2012; n. 12108 del 2010; n. 20870 del 2019) secondo cui in tema di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto e intende farlo valere, anche ove sia convenuto in giudizi di accertamento negativo promosso dalla controparte per contestare la esistenza di quel diritto.