ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

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Il Consiglio di Stato si esprime sui limiti del sindacato giurisdizionale in materia di estradizione.

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Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 4 aprile 2024, n. 3095.

Nell’ambito della procedura di estradizione, le note diplomatiche sono uno strumento di cui si avvale lo Stato richiedente per fornire tutte le garanzie che lo Stato richiesto ritiene necessarie per il suo consenso.
Il decreto di estradizione non ha, a differenza degli atti di stipula e adesione a trattati o convenzioni in materia, natura di atto politico; ma è atto di alta amministrazione, trattandosi di una determinazione, sia pure latamente discrezionale, che non coinvolge immediatamente interessi superiori dello Stato, ma provvede su un oggetto specifico e circoscritto, quali gli interessi essenzialmente individuali.
Esso è, perciò solo, sindacabile da parte del giudice amministrativo entro i limiti afferenti i soli aspetti del provvedimento che siano discrezionali e, quindi, lesivi di interessi legittimi, senza spingersi ad investire direttamente il merito della scelta ponderativa. 
Rimane precluso al giudice amministrativo ogni tipo di accertamento che si traduca nel riesame di provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice penale, afferenti a questioni concernenti lo status libertatis e comunque posizioni di diritto soggettivo coinvolte e vulnerate dalla procedura di estradizione.
La verifica della sussistenza delle condizioni per procedere all’estradizione, anche sotto il profilo del rispetto del trattato di estradizione applicabile nonchè dei diritti fondamentali dell’estradando, è normalmente rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario; mentre l’impugnazione del decreto di estradizione innanzi al giudice amministrativo non può costituire occasione per rimettere in discussione il giudizio già compiuto da tale autorità, ma è funzionale unicamente a far valere vizi propri di tale provvedimento.