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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Il Consiglio di Stato si esprime in materia di successione nella titolarità di una farmacia.

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Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza  del 3 marzo 2020, n. 1568.

A norma dell’art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia (“a norma dei commi precedenti”) a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.
Su tale norma è poi intervenuto l’art. 7, della legge n. 362/1991 (e le successive modifiche), il quale, nel disciplinare analoga vicenda successoria per il caso di quote di società titolari di sede farmaceutica, ha previsto un diverso termine per l’avente causa - sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione - ed al contempo lo ha dichiarato applicabile anche alla vendita della farmacia da parte “degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475”, id estalla successione delle farmacie a titolarità individuale. Non sussiste, pertanto, dubbio che, qualunque sia il soggetto titolare della farmacia, persona fisica o giuridica, attualmente il termine applicabile è di sei mesi dalla dichiarazione di successione.
 
In caso di vicenda successoria della titolarità di una farmacia, il termine per la cessione è variabile, poiché la dichiarazione di successione, dalla quale il termine è computato, può essere presentata in tempi diversi a seconda del modo in cui l’eredità è accettata. In particolare, nel caso di accettazione semplice la dichiarazione di successione dev’essere presentata entro un anno dall’apertura della successione, ex art. 31 comma 1, D.Lgs. n. 346/1990, e dunque entro un anno dalla morte del de cuius(ex art. 456 c.c.); se invece l’eredità è accettata con beneficio la dichiarazione deve essere presentata, in forza della medesima disposizione, entro un anno “dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario”.