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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Il Consiglio di Stato sull'individuazione dell'errore revocatorio.

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Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 28 luglio 2020, n. 4800.

L’errore revocatorio “è configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento; in sostanza l’errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all’attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto a loro esistenza e a loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice”.

La revocazione è inammissibile, inoltre, perché ha ad oggetto un punto della controversia su cui la sentenza n. 3902/2019 – come si è visto – si è esplicitamente pronunciata, mentre la revocazione, per giurisprudenza costante, deve investire profili su cui la sentenza non si è pronunciata.

Ed infatti “l’errore revocatorio non deve basarsi su un fatto costituente punto controverso sul quale sia intervenuta la pronuncia del giudice, atteso che, in tal caso sussisterebbe un errore di diritto e la revocazione andrebbe in pratica a censurare la valutazione e l’interpretazione delle risultanze processuali” (così C.d.S., Sez. VI, 12 febbraio 2020, n. 1058; nello stesso senso, tra le altre, Sez. III, 20 maggio 2020, n. 3201, e 2 novembre 2019, n. 7479; Sez. IV, 24 marzo 2020, n. 2047; Sez. V, 2 dicembre 2019, n. 8245).