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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Giurisprudenza Penale



Edilizia ed urbanistica: lottizzazione abusiva di terreni.

Dì Andrea Romano.
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NOTA A TRIBUNALE DI LECCE – SEZIONE RIESAME,

ORDINANZA del 24 gennaio 2020, n. 2

 

Edilizia ed urbanistica: lottizzazione abusiva di terreni

 

ANDREA ROMANO

 

Tra gli “atti equivalenti” alla “vendita” cui fa riferimento il primo comma dell’art. 30 del D.P.R. 380/2001 rientra anche l’acquisto della proprietà dei singoli lotti parcellizzati mediante “usucapione”, nell’ipotesi in cui la stessa risulti fittizia, in quanto tesa a dissimulare il reale accordo traslativo sottostante (1).

 

La disposizione che prevede la scriminante della fattispecie di reato di lottizzazione abusiva nell’ipotesi di divisione ereditaria non può trovare applicazione in riferimento alla lottizzazione abusiva c.d. “mista” (2).

 

(1-2) Sommario: 1. Premessa. - 2. La diverse fattispecie di lottizzazione abusiva. - 3. Configurabilità del reato di lottizzazione abusiva cd. mista in presenza di divisione ereditaria. - 4. Lottizzazione abusiva e usucapione. - 5. Non vincolatività del giudicato civile in sede penale. - 6. Considerazioni conclusive.

 

  1. Premessa

L’ordinanza in esame trae origine da una complessa vicenda successoria culminata con una divisione ereditaria che ha originato la lottizzazione di un terreno fronte mare a notevole vocazione turistica. A seguito di tale parcellizzazione, parte dei mappali sono stati trasferiti ad altri soggetti in virtù si sentenze civili dichiarative di usucapione ultraventennale; successivamente tali porzioni sono state ulteriormente parcellizzate, sia con attività di frazionamento catastale, sia tramite opere di urbanizzazione primaria inequivocabilmente indici - a detta del Tribunale - di una destinazione a scopo edificatorio.

Il giudice del riesame nel confermare il decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, con cui è stato convalidato il sequestro d’urgenza dei lotti del terreno in questione e di tutte le opere abusive sullo stesso realizzate, ha fatto applicazione dei principi di cui in massima.

 

  1. La diverse fattispecie di lottizzazione abusiva

La lottizzazione, dal punto vista urbanistico, costituisce la frammentazione di un terreno che si effettua al fine di ricavarne porzioni individuali separate fra loro; diviene abusiva laddove il frazionamento di uno o più lotti di terreno sia effettuata in assenza o in difformità dalle normative vigenti, in particolare delle previsioni dei pertinenti strumenti urbanistici, comprendendosi fra questi ultimi anche l'eventuale piano di lottizzazione presentato per i terreni interessati[1].

Preliminarmente il Tribunale ha effettuato un’ampia ed esaustiva ricognizione delle varie fattispecie di lottizzazione abusiva ex art. 30, d.P.R. 6 giungo 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, in sigla, Tued), individuate da dottrina e giurisprudenza; in particolare, dal punto di vista classificatorio esse si dividono in:

1) Lottizzazione abusiva “materiale” o “fisica”: si realizza attraverso l’“inizio di opere” (come recita l’art. 30 co. 1 Tued) finalizzate alla trasformazione urbanistica o edilizia di terreni: (a) senza la prescritta autorizzazione; (b) oppure in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali.

Gli interventi che integrano tale ipotesi si concretizzano nell’avviare, senza autorizzazione, opere finalizzate alla trasformazione urbanistica di terreni in zona non adeguatamente urbanizzata, in violazione della disciplina a quest’ultima impartita dalla legislazione e dagli strumenti pianificatori[2], anche quando vengano realizzate opere per le quali sia stato rilasciato un provvedimento di autorizzazione[3].

2) Lottizzazione abusiva “cartolare”, “negoziale” o “giuridica”: si ha tale tipo di lottizzazione abusiva, quando, a prescindere dall’effettivo intervento materiale sul territorio (mediante la costruzione di manufatti o la realizzazione di opere di urbanizzazione), la trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni in violazione degli strumenti urbanistici o della normativa statale o regionale o comunque operata senza la prescritta autorizzazione, venga predisposta attraverso il “frazionamento” e la “vendita”, o “atti equivalenti”, del terreno in lotti. In tal caso, è però necessario che la predetta attività giuridica sia realizzata “a scopo edificatorio”, finalità che può essere desunta dagli indici rivelatori enucleati, non tassativamente, dallo stesso art. 30 co. 1 Tued[4].

La forma classica di lottizzazione abusiva “negoziale” è quella del “frazionamento catastale”: l’accatastamento di un terreno parcellizzato costituisce, pertanto, una delle forme giuridiche che integrano l’illecito in questione, così da assumere rilievo anche ai fini della permanenza del reato[5], riferendosi a qualsiasi attività giuridica che abbia per effetto la suddivisione in lotti di un’area di più ampia estensione[6], indipendentemente dalla trasformazione effettiva del territorio, ma in virtù di qualsiasi attività che oggettivamente comporti anche solo il pericolo di una urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata (ad es. lavori interni)[7].

3) La lottizzazione abusiva “mista”: caratterizzata dalla compresenza di elementi afferenti ad entrambe le tipologie di lottizzazione suindicate.

Nella lottizzazione “mista[8] invero si ha, sia l’esercizio di un’attività materiale di diretta trasformazione del territorio, sia un’attività giuridica di frazionamento e vendita o atti equivalenti[9].

Nella fattispecie il Tribunale della libertà ha ritenuto versarsi in un’ipotesi di lottizzazione abusiva “mista”, essendo state poste in essere, sia attività giuridiche finalizzate al frazionamento e alla vendita (o atti equivalenti) del terreno lasciato in eredità, sia attività strettamente materiali, consistenti, da un lato, nella realizzazione, sui vari mini-lotti ricavati, di una nutrita serie di manufatti edilizi abusivi (residenze destinate a civile abitazione finalizzate soprattutto alla locazione turistica, bungalows, roulottes lasciate stabilmente sul fondo, gazebo, staccionate, maneggi per cavalli, aree campeggio, recinzioni, cancelli metallici), dall’altro, nella installazione di opere di vera e propria urbanizzazione primaria (strada centrale, impianti idrico ed elettrico, che percorrono la strada suindicata servendo i singoli lotti).

La parte centrale del provvedimento risiede nei due passaggi motivazionali (cfr. ¶¶ 7 e 8) concernenti, in ordine logico, il rapporto tra l’art. 30 Tued in materia di lottizzazione abusiva con gli istituti, rispettivamente, della divisone ereditaria e dell’usucapione dei singoli lotti oggetto dell’operazione abusiva.

 

  1. Configurabilità del reato di lottizzazione abusiva cd. mista in presenza di divisione ereditaria

La prima questione va affrontata partendo dal testo legislativo. L’art. 30, co. 10, afferma che: “Le disposizioni di cui sopra [in materia di lottizzazione abusiva] si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù”.

Secondo la Corte di cassazione[10] la lottizzazione abusiva cartolare può configurarsi anche in caso di divisione ereditaria, in quanto la disposizione dell'art. 30 co. 1 Tued, ai sensi della quale le disposizioni in tema di lottizzazione abusiva non si applicano, tra l'altro, alle divisioni ereditarie, non va intesa nel senso di escludere in modo assoluto la configurabilità di una lottizzazione cartolare in presenza di un atto divisionale, bensì quale esclusione in tale ipotesi degli indici di sintomaticità della lottizzazione, atteso che l'intento lottizzatorio, che non può desumersi dal semplice frazionamento, può essere ricavato da un quid pluris che evidenzi tale volontà. In definitiva anche una divisione ereditaria può mascherare una lottizzazione abusiva cartolare.

L’ordinanza in commento sottolinea come nella diversa ipotesi in cui la lottizzazione venga effettuata non ricorrendo ad un’attività giuridico-negoziale, bensì fisico-materiale, non si pone alcun problema di incertezza o ambiguità della trasformazione urbanistico-edilizia posta in essere. Al più, il problema che si pone, in tal caso, è quello di distinguere, essenzialmente in base alla dimensione e alla rilevanza dell’intervento, tra lottizzazione abusiva e semplice abuso edilizio.

Conseguentemente, prosegue il Tribunale di Lecce, il disposto del decimo comma del citato articolo non ha alcuna attinenza e non può trovare alcun margine di applicazione, né in relazione alla lottizzazione abusiva “materiale”, né in ordine a quella “mista” (ipotesi ricorrente nel caso di specie).

 

  1. Lottizzazione abusiva e usucapione

La questione che però appare estremamente rilevante, caratterizzandosi perlomeno per essere innovativa, non risultando precedenti specifici, è che, secondo il Tribunale leccese, tra gli “atti equivalenti” alla “vendita” cui fa riferimento l’art. 30 co. 1 Tued ai fini della configurabilità del reato, rientri anche l’acquisto della proprietà dei singoli lotti parcellizzati mediante “usucapione”; ciò nell’ipotesi in cui la stessa risulti fittizia, in quanto tesa a dissimulare il reale accordo traslativo sottostante.

Sostiene infatti il giudice del riesame che l’intero complesso di norme contenuto nell’art. 30 Tued induce a ritenere che la lottizzazione negoziale presupponga un “rapporto relazionale” tra almeno due soggetti, con un dante-causa e un avente-causa, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di atti inter vivos o mortis causa, a titolo oneroso o a titolo gratuito. Uno strumento di agevole aggiramento dei divieti di alienazione normativamente previsti può essere rappresentato proprio da una fittizia usucapione, (finto) vestito esteriore di un accordo (reale) precedentemente intervenuto tra “alienante” (originario proprietario che perde il suo diritto per usucapione) e “acquirente” (colui che, correlativamente, ma apparentemente a titolo originario, acquista il medesimo diritto).

In tal modo, il titolo di proprietà, a differenza dell’utilizzo dello strumento della compravendita, non sarà un contratto nullo, bensì una sentenza pienamente valida, che accerta, con efficacia dichiarativa, la già intervenuta usucapione, suscettibile di trascrizione presso i pubblici registri immobiliari.

L’accordo traslativo dissimulato attraverso l’usucapione può, inoltre, essere indifferentemente a titolo oneroso o a titolo gratuito, ciò che rileva essendo unicamente l’intento lottizzatorio-edificatorio, che costituisce lo scopo perseguito attraverso la complessiva operazione giuridica posta in essere, con prevalenza in ogni caso della sostanza sulla forma con riferimento alle clausole contrattuali di divieto di costruire[11].

Gli indizi dell’accordo fraudolento, che dimostrano la fittizietà dell’usucapione, precisa l’ordinanza, vanno ricercati tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: dimensioni complessive del comparto; distanza tra la residenza dei proprietari e i terreni usucapiti e, in generale, possibilità di controllo dell’area da parte degli stessi; presenza dei proprietari sui luoghi; esistenza di una recinzione del fondo; volontà di alienare i singoli lotti palesata con altri e distinti atti; condotta processuale tenuta dai legittimi proprietari nel giudizio civile culminato con la declaratoria di usucapione (ad es., contumacia[12]); divisione del terreno in particelle prima ancora che queste vengano usucapite; numero dei lotti usucapiti rispetto al novero complessivo delle particelle in cui è stata suddivisa l’intera area; dimensione dei lotti usucapiti; loro eventuale concreta destinazione all’edificazione.

 

  1. Non vincolatività del giudicato civile in sede penale

Altro passaggio rilevante dell’ordinanza si rinviene laddove si afferma che ad una simile conclusione non osta la (eventuale) presenza di sentenze del giudice civile passate in giudicato che dichiarano l’intervenuta usucapione di singoli lotti.

In particolare, ai sensi dell’art. 238 bis c.p.p., “fermo quanto previsto dall’articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3[13], principio applicabile anche alla materia cautelare penale, in virtù dell’esplicito richiamo operato dall’art. 273 co. 1 bis c.p.p.

Applicando i principi espressi in sede di legittimità al caso di specie, appare dunque potersi concludere - secondo il Tribunale leccese - che le sentenze passate in giudicato pronunciate dal giudice civile non vincolano il giudice penale, salvo che attengano allo status familiae o allo status civitatis[14]; conseguentemente non vincola in alcun modo il giudice penale, la sentenza passata in autorità di cosa giudicata con la quale in sede civile sia stato dichiarato l’acquisto per usucapione del diritto di proprietà su un determinato bene, qualora, nel processo penale, vengano acquisiti elementi istruttori non portati all’attenzione del giudice civile o sopravvenuti, che inducano a ritenere che il bene sia stato, invece, ceduto con un atto traslativo.

Alla luce degli elementi istruttori acquisiti il Tribunale conclude che per il lunghissimo arco temporale necessario a far maturare l’usucapione immobiliare (ben 20 anni), non è credibile che i titolari dei fondi non si siano mai avveduti che soggetti terzi, totalmente estranei al loro nucleo familiare, possedevano indisturbatamente i terreni lasciati loro in eredità dal padre. Così ci si trova davanti ad “usucapioni fittizie”, concordate a tavolino, al solo scopo di ottenere i medesimi effetti di altrettanti contratti di compravendita immobiliare, senza però incorrere nelle sanzioni e nelle nullità previste dalla legge[15].

Diventa così decisivo per il pubblico ministero, anche per superare l’accertamento definitivo contenuto nella sentenza civile, dimostrare l’accordo fraudolento.

 

  1. Considerazioni conclusive

La ricostruzione operata dal Tribunale di Lecce in merito al significato da attribuire all’usucapione ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva presuppone, come detto, la prova effettiva e concreta della fittizietà delle operazioni sottostanti.

Il rigore della prova di cui il pubblico ministero è onerato non può essere sottovalutato, per evitare che operazioni anche del tutto legittime, pur se non del tutto lineari, possano ricadere nella fattispecie di reato in questione. Accade infatti non di rado che, specie in contesti rurali, terreni - normalmente piccoli appezzamenti - intestati (e posseduti) da anni se non da generazioni in capo a determinati soggetti, vengano trasferiti tramite scritture private di compravendita, non trascritte, per il modesto valore venale e le dimensioni ridotte che non giustificherebbero il costo di un atto notarile. Quando poi per gli acquirenti si renda necessario regolarizzare la situazione, in vista magari di una futura rivendita, ecco che spesso si ricorre all’istituto dell’usucapione; facilitato anche dall’utilizzo dello strumento della mediazione obbligatoria che - nell’accondiscendenza del dante causa che partecipa attivamente alla procedura aderendo alla domanda di usucapione - si risolve in un verbale di conciliazione trascrivibile presso la Conservatoria dei registri immobiliari e parificato in tutto e per tutto alla sentenza, senza tuttavia la necessità di adire il Tribunale, escutere testimoni ecc.

Se tali operazioni possono essere non regolari nel senso anzidetto, sicuramente non sono però illecite: il rischio è che un’indiscriminata estensione del novero delle ipotesi di operazioni che possano essere considerate fraudolente, possa attrarre nell’orbita dell’illiceità penale anche trasferimenti che, seppur irregolari o quantomeno non del tutto lineari, non sono comunque illegittimi. Né in ogni caso la loro eventuale illegittimità sarebbe riferibile ad un accordo fraudolento tra le parti finalizzato proprio alla lottizzazione abusiva[16].

E’ quindi evidente il rischio sotteso a tale interpretazione: che qualsiasi forma di illiceità, o anche solo di irregolarità dell’atto di trasferimento effettuato utilizzando l’istituto dell’usucapione, possa suonare come campanello d’allarme alle orecchie del giudice ed interpretato, con inammissibili automatismi, come espediente per effettuare operazioni di lottizzazione abusiva. Ben si potrebbe invero ricorrere ad “usucapioni fittizie”, anche “concordate a tavolino”, e anche “al solo scopo di ottenere i medesimi effetti di altrettanti contratti di compravendita immobiliare”, magari per aggirare la normativa fiscale, senza che ciò possa comportare recta via la configurazione di un’ipotesi di reato previsto e punito all’art. 30 Tued; con la necessità quindi di valutare, volta per volta e in termini di assoluto rigore probatorio, l’effettiva volontà, lo scopo ultimo, che i contraenti si sono prefissati con l’operazione contestata.

 

 NOTE:

[1] Ad es., ha precisato il Consiglio di Stato (sent. 23 marzo 2018, n.1878) si ha la lottizzazione abusiva in caso di terreni coltivati e su cui insistano alberi da frutto, qualora vengano iniziate opere che comportino una trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni, che perdono così ed in virtù di tali opere la propria connotazione agricola originaria. 

[2] Cfr. Cons. Stato, sez. II, 07/08/2019, n. 5609; TAR, Salerno, sez. II, 07/01/2019, n. 24).

[3] Cass. pen., Sez. 6, n. 4424 del 07/10/2004 - dep. 08/02/2005, Foti, Rv. 231476 – 01.

[4] In base a tale norma gli indici rivelatori sono:

  • le caratteristiche dei lotti, a partire dalla loro dimensione (più i lotti sono piccoli, più è palese la loro destinazione all’attività edificatoria, non risultando economicamente vantaggioso lo sfruttamento agricolo di terreni eccessivamente parcellizzati);
  • la natura e la destinazione del terreno secondo gli strumenti urbanistici (quasi sempre la lottizzazione abusiva trasforma, di fatto, in edificati o edificabili terreni aventi destinazione agricola);
  • il numero dei lotti (più si “frantuma” l’originario terreno, più risulta evidente la finalità edificatoria perseguita);
  • l’ubicazione (spesso la lottizzazione abusiva mira a trasformare urbanisticamente terreni posti nei pressi di aree già urbanizzate o di particolare interesse turistico-residenziale);
  • l’eventuale previsione di opere di urbanizzazione (che hanno evidentemente il fine di servire i singoli lotti a seguito della loro parcellizzazione, rendendone possibile lo sfruttamento a fini residenziali o industriali);
  • le caratteristiche personali degli acquirenti dei lotti (magari non coltivatori diretti o imprenditori agricoli, bensì imprenditori edili).

[5] Cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 37641 del 28/05/2015 - dep. 17/09/2015, Armenante e altro, Rv. 265179 – 01.

[6] Cfr. Cass. pen., Sez. 6, n. 48472 del 28/11/2013 - dep. 04/12/2013, P.M. in proc. D’Amato e altri, Rv. 257457 – 01; Sez. 3, n. 6080 del 26/10/2007 - dep. 07/02/2008, Casile e altri, Rv. 238978 - 01

[7] Cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 37383 del 16/07/2013 - dep. 12/09/2013, Desimine e altri, Rv. 256519 – 01

[8] Solitamente, lo schema della lottizzazione mista prevede, dapprima, il frazionamento dell’originario unitario terreno, con conseguente alienazione dei singoli lotti da parte del “venditore-lottizzatore” agli “acquirenti”, e successivamente, la materiale trasformazione del terreno, attraverso l’edificazione di manufatti all’interno dei singoli lotti o la realizzazione di opere di urbanizzazione di uso comune.

[9] Di recente il Consiglio di Stato ha affermato che l'art. 30, d.P.R. n. 380 del 2001 disciplina l'istituto della lottizzazione abusiva distinguendo tra: a) "lottizzazione abusiva materiale" (detta anche "reale"), che si ha in presenza di opere, in tutto o in parte già realizzate, con conseguente illecita trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni; b) "lottizzazione abusiva cartolare" (detta anche "negoziale", "giuridica" o "formale"), che si ha con lo svolgimento di attività propedeutiche alla trasformazione non assentita del territorio e finalizzate, in modo non equivoco, ad uno scopo edificatorio non consentito dalla strumentazione urbanistica vigente; c) lottizzazione abusiva "mista", che si ha in presenza di elementi afferenti ad entrambe le dette tipologie; in tutti i casi il bene giuridico protetto dall'art. 30 è quello di garantire un ordinato sviluppo urbanistico del tessuto urbano, in coerenza con le scelte pianificatorie dell'amministrazione; la lottizzazione abusiva, infatti, sottrae all'amministrazione il proprio potere di pianificazione attuativa e la mette di fronte al fatto compiuto, costituito da insediamenti potenzialmente privi di servizi e delle infrastrutture necessarie al vivere civile (Cons. Stato, sez. IV - 06/08/2019, n. 5591).

[10] Cfr. Cass. penale sez. III - 28/09/2005, n. 38632, citata anche nel testo dell’ordinanza (cfr. ¶ 7).

[11] In giurisprudenza sulla regola, in materia, di prevalenza della sostanza della forma, v. Cass. pen., Sez. 3, n. 12923 del 04/10/1988 - dep. 26/09/1989, De Giorgi, Rv. 182155 – 01; nei medesimi termini in precedenza: Sez. 3, n. 2344 del 16/11/1984 - dep. 12/03/1985, Masi, Rv. 168255 – 01; Sez. 3, n. 4603 del 28/02/1979 - dep. 21/05/1979, Ghinassi, Rv. 142023 – 01

[12] cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 27062 del 19/02/2015 - dep. 26/06/2015, Cavelli ed altro, Rv. 263949 – 01

[13] Sull’applicabilità dell’art. 238 bis in merito alla rilevanza delle sentenze civili, v. Cass. pen., Sez. 3, n. 17855 del 19/03/2019 - dep. 30/04/2019, Cavelli, Rv. 275702 – 01 secondo cui “in tema di prova documentale, le sentenze irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo non sono vincolanti per il giudice penale che, pertanto, deve valutarle a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. ai fini della prova del fatto in esse accertato”.

[14] Le ragioni che vengono addotte a sostegno dell’assunto, possono essere così sintetizzate:

  • secondo l’art. 2 c.p.p., al giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito;
  • l’unica disposizione che attribuisce espressamente “efficacia di giudicato” nel processo penale a sentenze extrapenali è l’art. 3, co. 4, con riferimento alla “sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza”;
  • l’art. 479 c.p.p., invece, non contiene una regola analoga, e, anzi, già la Relazione preliminare al Codice di Procedura Penale (p. 191) osservava come la decisione emessa in sede civile o amministrativa, pur se passata in giudicato, non dovrebbe ritenersi vincolante per il giudice penale, fermo restando, per quest’ultimo, il dovere di motivare le ragioni del suo diverso avviso.

In giurisprudenza, ex multis, Cass. pen., Sez. 4, n. 28529 del 26/06/2008 - dep. 10/07/2008, Mezzera e altro, Rv. 240316 – 01; Cass. pen., Sez. 5, n. 14042 del 04/03/2013 - dep. 25/03/2013, Simona ed altri, Rv. 254981 – 01; Cass. pen., Sez. 5, n. 41796 del 17/06/2016 - dep. 05/10/2016, Crisafulli e altro, Rv. 268041 – 01; in materia di morte presunta, Cass. pen., Sez. 2, n. 37489 del 21/06/2019 - dep. 10/09/2019, Ferrante, Rv. 277042 – 01; in una fattispecie in tema di determinazione della titolarità di beni assoggettati a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nella quale è stata liberamente valutata una sentenza relativa alla risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita avente ad oggetto proprio il compendio sequestrato, Cass. pen., Sez. 3, n. 17532 del 31/01/2019 - dep. 24/04/2019, Cipolletti, Rv. 275444 – 01.

[15] Conclude il Tribunale: le usucapioni che hanno interessato i lotti del terreno oggetto di sequestro sono in realtà solo apparenti e non effettive, dissimulando altrettanti atti negoziali di cessione dei cespiti immobiliari.

[16] Le Sezioni Unite della Corte di cassazione - con sentenza del 3.2.1990, ric. Cancilleri - hanno affermato che il reato di lottizzazione abusiva si configura come una contravvenzione di natura esclusivamente dolosa, "per la cui sussistenza è necessario che l'evento sia previsto e voluto dal reo, quale conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria diretta a limitare e condizionare, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale” (Cass. Pen. Sez. III, 08/09/2010, n. 32955).