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Il Decreto di archiviazione, in tema di revisione, non costituisce nuova prova ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cpp. Pronuncia della Suprema Corte.
Corte di Cassazione, Sez. II, sent. del 26 gennaio 2022, n. 2933.
La Seconda Sezione penale ha affermato che, in tema di revisione, non costituisce prova nuova ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il decreto di archiviazione, quale decisione allo stato degli atti, di natura endoprocedimentale, non irrevocabile, alla quale può sempre seguire la riapertura delle indagini.