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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Criteri per la determinazione delle pene accessorie fallimentari nella bancarotta fraudolenta. Pronuncia della Corte di Cassazione.

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Corte di Cassazione, Sez. V, sent. del 23 giugno 2021, n. 24587.

Va affermato che la determinazione di un trattamento sanzionatorio accessorio realmente individualizzato, proporzionato alla concreta gravità dei fatti ed alla concreta personalità del reo, deve essere orientata dalla precipua funzione special-preventiva negativa che caratterizza le pene accessorie fallimentari, rivolta alla estromissione del condannato per reati di bancarotta fraudolenta dalle attività economiche che hanno fornito l'occasione per commettere i gravi reati posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Ebbene, nella concreta commisurazione della durata delle pene accessorie, il giudice deve, sulla scorta del criterio finalistico della special-prevenzione negativa, valorizzare — con il conseguente assolvimento dei correlativi oneri motivazionali - , i criteri fattuali sanciti dall'art. 133 cod. pen. che si rivelino, nella fattispecie concreta, maggiormente pertinenti all'esercizio della discrezionalità riconosciuta dall'art. 132 cod. pen., e con una valutazione calibrata sulla specificità delle pene accessorie fallimentari. In tal senso, la gravità del reato assume un rilievo certamente significativo, potendo essere valutate, e valorizzate: a) le modalità dei fatti (ad es., commissione di fatti di bancarotta patrimoniale, mediante complesse operazioni infragruppo, o fittizi svuotamenti societari, o articolate operazioni di frodi fiscali); b) la gravità del danno o del pericolo cagionato, "in relazione se non altro alla gravità del pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie (in termini sia di probabilità di verificazione del danno, sia di entità del danno medesimo, anche in termini di numero delle persone offese)" (Corte Cost., sent. 222/2018, § 7.2), venendo in rilievo, esemplificativamente, l'entità del depauperamento, il numero dei creditori coinvolti, ecc.; c) l'intensità del dolo, anch'essa desumibile dalle modalità dei fatti, e dalla insidiosità delle condotte.

Tuttavia, i criteri fattuali della gravità del reato non possono assumere un rilievo assorbente, essendo indispensabile altresì una valutazione dei criteri fattuali della capacità a delinquere del colpevole, soprattutto con riferimento alla determinazione della durata delle pene accessorie, ed alla funzione dalle stesse svolte di estromissione dalle attività economiche che hanno consentito la commissione di reati di bancarotta. In tal senso, il criterio dei precedenti penali e giudiziari, che già di solito assume, nella valutazione della capacità a delinquere, un rilievo preminente, anche per la maggiore verificabilità processuale - in assenza, almeno di regola, di strumenti idonei, nell'attuale sistema processuale, a fornire il sapere criminologico in grado di 'riempire di contenuto' gli altri criteri fattuali previsti dall'art. 133, comma 2, nn. 1), 3) e 4) -, merita un particolare approfondimento, proprio nell'ottica di una individualizzazione del trattamento sanzionatorio accessorio, diretto ad interdire comportamenti economici pericolosi.

Invero, ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, oltre ad una capacità a delinquere 'generica', desumibile da precedenti (penali o giudiziari) anche non specifici (di carattere patrimoniale o non), rileva una capacità a delinquere 'specifica', attinente allo svolgimento di attività economiche ed imprenditoriali, e, dunque, alla funzione interdittiva coessenziale alle pene accessorie fallimentari. Ciò posto, i diversi criteri finalistici e fattuali devono essere oggetto di una concreta valutazione giurisdizionale - sia pur sinteticamente motivata, mediante una argomentazione che dia effettivamente conto della ratio decidendi - che combini, in un giudizio complessivo orientato alla funzione special-preventiva negativa, i diversi indici di commisurazione che vengono in rilievo nel caso concreto, ai fini della determinazione di un trattamento sanzionatorio accessorio realmente individualizzato: invero, per quanto la gravità oggettiva della bancarotta accertata (per la pluralità delle condotte, per l'insidiosità delle stesse, per il danno o per il pericolo cagionati, per il numero di persone offese coinvolte) possa assumere un rilievo eminente, la durata delle pene accessorie fallimentari non può essere 'automaticamente' correlata alla gravità oggettiva del reato, ma deve essere connessa alla concreta esigenza di estromettere il condannato dalle attività economiche ed imprenditoriali che hanno consentito la commissione dei reati.

In tal senso, esemplificando, anche con riferimento ad una bancarotta di 'modeste dimensioni', può assumere un rilievo essenziale l'accertata capacità a delinquere 'specifica' dell'autore: si pensi al caso della mera 'testa di legno' che abbia ripetutamente assunto la medesima veste imprenditoriale anche in altre vicende di bancarotta, per consentire una diversa allocazione delle responsabilità penali, ovvero dell'autore che abbia posto in essere complesse operazioni o artifici, dimostrando una spiccata dimestichezza con i meccanismi spoliativi (in tal senso, ad esempio, Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, Rv. 280898-02, con riferimento ad una fattispecie relativa al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva valorizzato sia l'entità delle spoliazioni accertate, sia la non occasionalità del coinvolgimento dell'imputato - già condannato per fatti di bancarotta fraudolenta - quale concorrente, in un meccanismo collaudato di distrazione di denaro dalla fallita, mediante un sistema di false fatturazioni e di riscossione di assegni in assenza di prestazione; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856, con riferimento ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione del giudice fondata sulla reiterazione delle condotte di frode in danno dei creditori, sul pregiudizio per la massa dei creditori e sui precedenti penali dell'imputato).