ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 12 - Dicembre 2024

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La Corte Costituzionale si esprime sulla depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

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Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 13 novembre 2024

Non è costituzionalmente illegittima l’omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

L’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 8 del 2016, che esclude dalla depenalizzazione il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato previsto dal testo unico immigrazione, non si pone in contrasto con il principio direttivo della legge delega attinente alla cosiddetta depenalizzazione “cieca”, rivolto a depenalizzare i reati puniti con la sola pena pecuniaria. La Corte ha precisato che la legge delega, al fine di selezionare i reati che avrebbero dovuto essere depenalizzati, ha utilizzato due criteri: quello della depenalizzazione “cieca”, che prevede la trasformazione in illeciti amministrativi dei reati puniti con la pena pecuniaria, a eccezione di quelli riconducibili ad alcune materie, e quello della depenalizzazione nominativa, che prevede la medesima trasformazione per taluni reati specificamente individuati.