Ultimissime

Corte Costituzionale: avverso le sanzioni sportive è legittimo limitare la tutela giurisdizionale al risarcimento del danno.
Corte Costituzionale, sentenza n. 160 del 25 giugno 2019.
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella l. 17 ottobre 2003, n. 280, sollevate in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 cost., nella parte in cui stabiliscono che è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive (comma 1, lettera b), e che in tale materia le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli artt. 15 e 16 d.lg. 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
Nal caso di specie il TAR per il Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive» (comma 1, lettera b) è riservata all’ordinamento sportivo e che in tale materia «le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo» (comma 2).
Tale questione è sorta nel corso del giudizio promosso da un dirigente sportivo tesserato dalla FIGC per l’annullamento, previa sospensione e con condanna al risarcimento dei danni, della decisione del 14 febbraio 2017 con cui il Collegio di garanzia dello sport istituito presso il CONI.
Il ricorrente lamentava l’illegittimità della decisione del Collegio di garanzia dello sport, per non avere essa dichiarato estinto il giudizio disciplinare, in violazione dell’art. 34-bis, comma 2, del codice di giustizia sportiva della FIGC. La decisione della Corte federale di appello sarebbe stata pronunciata, infatti, oltre il termine di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo, previsto dalla citata disposizione a pena di estinzione del procedimento.
La scelta di escludere l'annullamento dei provvedimenti del giudice sportivo - afferma la Corte Costituzionale- è frutto del bilanciamento non irragionevole fra il principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24, 103 e 113 cost.) e la garanzia di autonomia dell'ordinamento sportivo (art. 2 e 18 cost.). L’art. 113 cost., correttamente interpretato, non assicura in ogni caso e incondizionatamente una tutela giurisdizionale illimitata e invariabile contro l’atto amministrativo, spettando invece al legislatore ordinario un certo spazio di valutazione nel regolarne modi ed efficacia.