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Secondo la Corte Costituzionale, sentenza n. 134 del 2019, sono infondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 8 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2018, n. 11, recante modifiche alle sanzioni previste per chi pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorrente riteneva le modifiche apportante alla legge regionale n. 11/2018 «afflitte da patente genericità» in quanto facevano <<pressoché totale rinvio ad una normazione subordinata che non è nemmeno individuata o comunque determinata essendo per di più futura e/o incerta>> e quindi in contrasto con il principio di legalità contemplato dall’art. 25 Cost.
La Corte Costituzionale ha ritenuto tale questione di legittimità, riferita all’art. 25 Cost., infondata in quanto le leggi regionali che stabiliscono sanzioni amministrative, a differenza delle leggi penali in senso stretto per cui vige il principio della riserva (assoluta) di legge statale, debbono garantire ai propri destinatari la conoscibilità del precetto e la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie anche rinviando – nel rispetto dei meno stringenti principi desumibili dall’art. 23 Cost. (sentenza n. 115 del 2011) – ad atti sublegislativi ai fini dell’integrazione del precetto (amministrativamente) sanzionato in forza della stessa legge regionale.
Secondo la Corte, inoltre, la considerazione dell’intero corpo della legge regionale in parola consente abbastanza agevolmente di individuare le singole disposizioni di divieto, che disciplinano periodi, orari e acque in cui la pesca è consentita o vietata.
La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 8 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2018, n. 11, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)», promossa, in riferimento all’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e ha quindi statuito la legittimità delle sanzioni amministrative: da euro 100,00 a euro 500,00 per chi pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti dall'articolo 26 della medesima legge.