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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Sequestro su iniziativa della Polizia giudiziaria: è inefficace se non convalidato entro 48 ore dal P.M.

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Corte Suprema di Cassazione, II Sezione Penale, sentenza n. 26606 del 17 giugno 2019.

La Suprema Corte, nella pronuncia in esame, ha riaffermato l’ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui: “l’omessa convalida da parte del Pubblico Ministero, nel termine di quarantotto ore, del sequestro eseguito di iniziativa della Polizia giudiziaria determina l’inefficacia del sequestro e, conseguentemente, fa sorgere l’obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate , consentendo all’interessato, in caso di diniego del Pubblico Ministero, di proporre opposizione avanti al Giudice per le indagini preliminari a norma dell’art. 263, comma 5, c.p.p. (cfr. Corte Cassazione, Sez. II, sent. n. 48070 del 26/09/2018).

Nella fattispecie il ricorso veniva presentato contro il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta ex art. 263 c.p.p. contro il provvedimento del P.M. di non luogo a provvedere sulla richiesta di dissequestro dei dispositivi illegittimamente sequestrati e di restituzione delle copie delle copie degli apparati elettronici ed accessori, nonché dei relativi documenti, lamentando carenza assoluta di motivazione e plurime violazioni di leggi processuali.

Il Supremo Collegio, ritenuto fondato il ricorso, ha affermato che l’inefficacia del sequestro probatorio si riverbera inevitabilmente sul potere del P.M. di estrarre copia di quanto materialmente  appreso in esecuzione di un sequestro inefficace: d’altro canto, se anche in presenza di un provvedimento di sequestro probatorio divenuto inefficace per la mancata, tempestiva convalida da parte del P.M., fosse consentito a quest’ultimo estrarre copia dei materiali oggetto del sequestro inefficace, ed utilizzarli a fini di prova, la prevista inefficacia del sequestro costituirebbe sanzione (come osservato, pur se ad altri fini, da autorevole dottrina) meramente “canzonatoria”, poiché sarebbe comunque legittimi ricorrere ad un pratico espediente elusivo, che consentirebbe di aggirare comodamente, rendendole in concreto inoperanti, le previste garanzie di rito.

Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato senza rinvio e, contestualmente, è stata ordinata la restituzione di quanto costituiva oggetto dell’istanza di restituzione.