ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Ultimissime



La trascuratezza delle scritture contabili non configura il reato di bancarotta fraudolenta.

   Consulta il PDF   PDF-1   

Corte di Cassazione, Sezione V, sentenza n. 26613 del 18 giugno 2019.

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che non sussiste il reato di bancarotta fraudolenta quando le omissioni nelle scritture contabili riguardano periodi limitati e sono frutto di trascuratezza e non della volontà di non rendere ricostruibile il patrimonio ed il movimento degli affari.

Nella fattispecie la Corte di Appello aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’imputato colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per avere, in qualità di amministratore e legale rappresentante di una società, tenuto le scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, compilando il libro assemblee senza rispettarne l'ordine cronologico.

Il Supremo Collegio ha richiamato il principio secondo cui: “in tema di bancarotta fraudolenta documentale, ex L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, è illegittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore che faccia derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che, in tal caso, trattandosi per di più, nella fattispecie, di omissione contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui alla L. Fall., art. 217, comma 2”.

Sulla base dei richiamati principi la Corte ha quindi ritenuto fondato il ricorso proposto dall’imputato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello.