ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Ultimissime



Per la Corte di Cassazione le parole "frocio" e "schifoso" non hanno perso il carattere dispregiativo e sono lesive.

Corte di Cassazione, Sez. V, sent. del 17 maggio 2021, n. 19359.

Destituita dì ogni fondamento è l'affermazione, contenuta in ricorso, che le espressioni imputate a Omissis ("frocio" e "schifoso") abbiano perso il carattere dispregiativo ad esse attribuito dal giudicante, per una presunta "evoluzione" della coscienza sociale (motivi 2 e 4). Le suddette espressioni costituiscono invece, oltre che chiara lesione dell'identità personale, veicolo di avvilimento dell'altrui personalità e tali sono percepite dalla stragrande maggioranza della popolazione italiana, come dimostrato dalle liti furibonde innescate - in ogni dove - dall'attribuzione delle qualità sottese alle espressioni di cui si discute e dal fatto che, nella prassi, molti ricorrono - per recare offesa alla persona - proprio ai termini utilizzati dall'imputato.

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone, anche se non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico (cass., n. 4873 del 14/11/2016). Correttamente, pertanto, è stata ritenuta integrata, nella specie, l'ipotesi aggravata di cui al terzo comma dell'art. 595 cod. pen., trattandosi di comunicazione avvenuta con un social di ampia diffusione.