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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Le fatture e le bollette non provano l’entità del credito. La Corte di Cassazione sul punto.

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Corte di Cassazione, Sezione III, ordinanza n. 17659 del 2 luglio 2019.

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che al creditore che agisce per l’adempimento di una obbligazione non basta provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.

Egli infatti è tenuto a dare prova dell'entità del credito pecuniario azionato non potendo valere, nel giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., le fatture poste alla base del provvedimento monitorio.

Nella fattispecie la ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva accolto l’opposizione, ex art. 645 cod. proc. civ., proposta dal Comune, contro il decreto che gli ingiungeva il pagamento, in favore della ricorrente, di € 153.426,32, quale corrispettivo per il servizio di fornitura di acqua potabile, sulla base di n. 13 fatture emesse ed inviate tra il 1999 e il 2002, un decreto ingiuntivo al Tribunale, per l'importo di € 153.426,32, oltre interessi.

Il Supremo Collegio, sulla base della mancata prova dell’entità del credito, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alle spese di giudizio