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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP non è appellabile dal PM.

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Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sent. n. 31239 del 16 luglio 2019.

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui: “in tema di misure cautelari reali, non è appellabile dal p.m. il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p., il quale abbia omesso di pronunciarsi in ordine a uno dei beni oggetto della richiesta cautelare”.

In tema di sequestro preventivo – aggiunge il Supremo Collegio -, l’art. 322-bis c.p.p., comma 1 prevede espressamente l’appellabilità "delle ordinanze in materia di sequestro preventivo" e del "decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero"; deve perciò escludersi che tale impugnazione sia ammissibile contro il decreto del giudice, trattandosi di un provvedimento non ricompreso nell’elencazione di cui all’art. 322-bis c.p.p. - norma non suscettibile di interpretazione analogica, attesa la tassatività dei mezzi di impugnazione - che, come si evince dall’interpretazione letterale della disposizione, con il termine "ordinanza" intende fare chiaro riferimento ai provvedimenti adottati dal giudice e non dal pubblico ministero e, relativamente a quelli emessi da tale organo, ammette l’appello esclusivamente contro il decreto che dispone la revoca del sequestro.