Ultimissime

Per la Consulta è legittima, nelle more dell’espletamento di concorsi per dirigenti, la previsione di incarichi non dirigenziali temporanei per il personale già in servizio.
Corte Costituzionale, sent. del 24 luglio 2020, n. 164.
La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con cui: da un lato, in attesa di espletare i concorsi pubblici per il reclutamento di dirigenti delle Agenzie fiscali, vengono istituite specifiche posizioni organizzative (POER) da affidare previa procedura selettiva a funzionari interni delle medesime Agenzie; dall’altro lato, con riguardo alle ridette procedure concorsuali da svolgere si prevede per i dipendenti delle Agenzie fiscali, qualora in possesso di determinati requisiti professionali e di esperienza, la possibilità di evitare le prove preselettive nonché di aspirare sino al 50% dei posti dirigenziali messi a concorso.
È infondata la questione di legittimità costituzionale delle previsioni contenute nell’art. 1, comma 93, lettere a), b), c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018) nella parte in cui si istituiscono nuove posizioni organizzative destinate ad essere ricoperte senza ricorrere alla regola del pubblico concorso. Ciò in quanto tali posizioni, peraltro prive del carattere della stabilità, non implicano l’esercizio di funzioni propriamente dirigenziali.
È infondata la questione di legittimità costituzionale delle previsioni contenute nell’art. 1, comma 93, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018) nella parte in cui si introduce una disposizione di favore per alcuni dei dipendenti delle suddette Agenzie fiscali per quanto riguarda l’accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli (ossia: esonero da eventuali prove preselettive nonché riserva di posti finali nella misura del 50%). Ciò in quanto l’esperienza professionale costituisce elemento meritevole di apprezzamento che non contrasta, nel rispetto di determinati limiti quantitativi, con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.