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Consulta: la semilibertà può essere concessa in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza.
Ufficio Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 24 aprile 2020
LA SEMILIBERTÀ PUÒ ESSERE CONCESSA IN VIA PROVVISORIA DAL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Il magistrato di sorveglianza può applicare, in via provvisoria, la misura della semilibertà al condannato a una pena detentiva non superiore a quattro anni, senza dover aspettare la decisione definitiva del Tribunale di sorveglianza. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 74 (redattore Francesco Viganò), con la quale è stata ritenuta fondata una questione di legittimità costituzionale sollevata da un magistrato di sorveglianza di Avellino. La Corte ha osservato che la vigente legge sull’Ordinamento penitenziario già consente al magistrato di sorveglianza di concedere in via provvisoria la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale al condannato che debba espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni. È allora irragionevole non consentirgli anche di anticipare la concessione della meno favorevole misura alternativa della semilibertà, quando il percorso rieducativo compiuto dal condannato non giustifichi ancora la sua completa uscita dal carcere, ma già consenta di ammetterlo a trascorrere parte della giornata fuori dall’istituto penitenziario. La necessità di attendere la decisione del Tribunale potrebbe infatti arrecare un grave pregiudizio al percorso rieducativo del condannato, soprattutto quando la sua istanza sia motivata da un’offerta di lavoro all’esterno del carcere, che normalmente ha una durata limitata nel tempo.