Ultimissime
Il Consiglio di Stato si esprime sulla nozione (sostanziale) di controinteressato.
Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 13 giugno 2025, n. 5182.
La nozione (sostanziale) di controinteressato postula necessariamente che si tratti di un soggetto privato, escludendo che tale qualità possa essere rivestita da una pubblica amministrazione: i due elementi con i quali si individua la qualità di controinteressato sono l’essere indicato nel provvedimento impugnato (ovvero identificabile sulla base di esso) e l’essere titolare di un interesse qualificato alla sua conservazione, omologo e speculare rispetto all’interesse legittimo azionato dal ricorrente. Pertanto tale interesse deve essere sempre di natura privata, analogo a quello del ricorrente, e come quest’ultimo avere a oggetto il conseguimento o la conservazione di un “bene della vita”: in tal modo inverandosi la natura “trilaterale” o “multipolare” del rapporto amministrativo, in cui con il provvedimento la p.a. può anche intervenire a regolare conflitti tra interessi privati, riconoscendo un “bene della vita” a taluno e negandolo a tal altro.
