ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Il Consiglio di Stato si esprime sul potere di variazione ufficiosa del domicilio fiscale e sull'individuazione della sede societaria dell'imprenditore.

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Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. del 7 agosto 2023, n. 7612.

La scelta della collocazione territoriale della propria attività di impresa fa certamente parte dell’esercizio della libertà di iniziativa economica richiamata e tutelata dall’art. 41 della Costituzione, in quanto la decisione se mantenere l’attività di impresa circoscritta all’ambito territoriale in cui è sorta o se estenderla ed articolarla in un territorio più vasto, all’interno della stessa Regione o anche oltre i confini di questa, è espressione della libertà organizzativa dell’imprenditore ed è affidata alle sue valutazioni.

Di conseguenza, il potere dell’amministrazione fiscale di variazione d’ufficio del domicilio fiscale, legalmente tipizzato, ha natura derogatoria ed eccezionale e può essere ritenuto compatibile con i principi costituzionali ed eurounitari solo se mantenuto entro uno stretto ambito applicativo, non invasivo di decisioni, quale quella di individuazione della sede della società, che spetta all’impresa prendere e rispetto alle quali l’intervento dello Stato consiste appunto in un’eccezione, insuscettibile di applicazioni analogiche o anche solamente estensive, motivate su una mera maggiore facilità dei controlli da parte dell’amministrazione.