Ultimissime

Il Consiglio di Stato si esprime sull'obbligo a contrarre nel mercato della distribuzione di energia elettrica e sul legame giuridico e fattuale tra Gala Power S.r.l. e Gala S.p.A..
Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 29 settembre 2021, n. 6550.
A seguito della intervenuta fusione per incorporazione di Gala Power s.r.l. in Gala s.p.a. e pur essendo Gala s.p.a. subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporante, non sussiste per quest’ultima interesse alla prosecuzione del giudizio avente ad oggetto le decisioni rese dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente sui reclami proposti da Gala Power s.r.l. per ottenere l’attivazione del contratto di trasporto da E-Distribuzione e da Areti.
Nel settore dell’energia elettrica già prima della fusione per incorporazione di Gala Power s.r.l. in Gala s.p.a. erano ravvisabile indici di uno stretto legame giuridico e fattuale tra Gala Power a Gala, idonei a fondare la presunzione relativa che la società controllante fosse in grado di esercitare un'influenza determinante sul comportamento della sua controllata, e ciò in quanto il liquidatore unico della controllante, già presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della medesima, rivestiva anche la qualifica di amministratore unico della controllata; entrambe le società avevano sede in Roma, allo stessa via e allo stesso civico e annoverano nell’oggetto sociale, tra l’altro, anche la vendita di energia elettrica .