Ultimissime
Il Consiglio di Stato si esprime in tema di revocazione per errore di fatto per omesso esame di una questione di diritto.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 16 dicembre 2025, n. 9918.
Ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve rispondere a tre requisiti: i) deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio; ii) deve attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; iii) deve sussistere un nesso causale diretto tra l'errore e la decisione finale.
L'eventuale erroneo assorbimento di una questione di diritto da parte del giudice (nella specie, circa l'operatività di una disposizione comunitaria alla vicenda oggetto di giudizio) è estraneo all'alveo applicativo della revocazione di cui agli articoli 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., in quanto l'eventuale omessa valutazione della portata autonoma di una norma integra un errore di diritto, investendo per sua natura l'attività valutativa ed interpretativa del giudice.
La revocazione per omessa pronuncia è ammessa solo se deriva da un errore di fatto revocatorio, inteso come svista materiale nella lettura degli atti. Tale vizio si configura quando il giudice omette di esaminare un motivo di ricorso non per una scelta giuridica, ma per l'erronea convinzione che quel motivo non sia mai stato proposto, nonostante la sua palese presenza nel ricorso.
