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Gioco d’azzardo: corretto rispettare gli orari imposti dal Sindaco alle sale da gioco.
Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 4509 dell’1 luglio 19.
Con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato ha chiarito che “il contenimento dell’orario di apertura di una sala giochi entro il limite di 8 ore giornaliere sia rispettoso in concreto del principio di proporzionalità, in funzione del quale i diritti e le libertà dei cittadini possono essere limitati solo nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici, e per il tempo necessario e commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato dalla legge”.
Nel caso di specie l’appellante impugnava in primo grado 1) la licenza per l’esercizio di attività di gioco lecito nella parte in cui prescrive che “devono essere rispettati gli orari imposti dal Sindaco in materia di apertura degli esercizi pubblici localizzati nel territorio. Il cartello dell'orario dell'attività deve essere esposto ben visibile al pubblico, all'ingresso del locale”, deducendone l’illegittimità per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere e 2) l’ordinanza con cui il Sindaco ha determinato gli orari di esercizio delle sale giochi e gli orari di funzionamento (accensione e spegnimento) degli apparecchi con vincita in denaro. Il Tar dichiarava il ricorso irricevibile, in quanto notificato solo il 20 novembre 2017; e comunque infondato nel merito richiamando i propri precedenti che hanno ritenuto legittime le ordinanze sindacali di limitazione a 8 ore dell’apertura delle sale scommesse. Il ricorrente pertanto proponeva appello al Consiglio di Stato.