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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Il Consiglio di Stato si esprime sul contributo economico relativo all'arresto definitivo dell’attività di pesca.

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Consiglio di Stato, Sez. I,  Ad. Sez. del 4 ottobre 2021, n. 1504.

Nel caso di arresto definitivo dell'attività di pesca, al fine di ottenere un contributo economico per la demolizione dell'imbarcazione il par. 2, lettera a), dell’art. 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 e l’art. 2, sesto capoverso, d.m. 29 settembre 2016, allo scopo di definire la giornata di pesca ai fini del conteggio relativo del numero di giornate utili (90) va riconosciuta come valida “giornata di pesca” l’uscita in mare con rientro entro lo stesso giorno, salvo dimostrazione che l’uscita sia stata determinata da finalità diverse dalla pesca, mentre non è valida “giornate di pesca”, la frazione oraria del giorno successivo all’uscita che risulti evidentemente non costituire un’autonoma giornata di pesca, ma rappresenti solo il tempo tecnico di rientro nel porto.

La tesi affermata nel parere in quanto meglio fondata sul dato testuale dei decreti ministeriali di riferimento, oltre che più coerente con la nozione comune di “giornata” e con gli ordinari criteri civilistici di computo del tempo.
​​​​​​​Il decreto ministeriale 29 settembre 2016 (recante “Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti ai proprietari di unità di pesca che effettuano l'arresto definitivo delle attività di pesca di cui all'art. 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca”, pubblicato nella G.U. n. 268 del 16 novembre 2016), nell’art. 2 (“Requisiti di ammissibilità”), primo comma, quinto capoverso, prevede il seguente requisito di ammissibilità stabilito dalla normativa di riferimento: “l'unità da pesca deve aver effettuato attività di pesca in mare per almeno novanta giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda”, senza fornire alcuna specificazione o altra indicazione interpretativa utile al fine di meglio definire la nozione di “giorno (di pesca in mare)”.
​​​​​​​Il decreto ministeriale 25 gennaio 2016 (recante “Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico”, pubblicato nella G.U. n. 122 del 26 maggio 2016), richiamato dall’Amministrazione quale ausilio interpretativo pertinente e utile ai fini della migliore definizione della nozione di “giorno (di pesca in mare)”, nell’art. 1, recante le Definizioni, effettivamente presenta (nel comma 3) la seguente definizione: “«Giornata di pesca»: periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una unità da pesca è dedita alla «attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca», come definita all'art. 4, comma 28, del Reg. (UE) n. 1380/2013 citato in premessa”.
​​​​​​​Questa nozione – richiamata, si ripete, dalla stessa Amministrazione a sostegno del computo operato e qui contestato – lungi dall’imporre la condizione che la giornata di pesca debba superare le 24 ore e implichi il rientro in porto almeno nel giorno successivo a quello di partenza (24 ore intere o più di 24 ore) – ammette testualmente che la giornata di pesca possa risolversi in un periodo continuativo “di 24 ore, o parte di esso”, così senz’altro consentendo il computo, tra i giorni di pesca in mare, anche delle uscite in mare con rientro entro le 24 ore, ossia nello stesso giorno solare.