ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVIII - n. 10 - Ottobre 2026

  Ultimissime



Il Consiglio di Stato si esprime sui tratti peculiari dell’autotutela in materia di s.c.i.a. edilizia e sulla tutela della «visuale panoramica» e interesse ad agire.

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Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 23 giugno 2025, n. 5423.

La «visuale panoramica», benché priva di una protezione giuridica in via diretta, in quanto capace di incidere sulla fruibilità dell’immobile e quindi sul suo valore economico, se compromessa, può integrare i presupposti dell’interesse a ricorrere. A ciò consegue che, ove venga meno tale situazione di oggettivo e fattuale godimento, la posizione giuridica cui si riconnette l’interesse ad agire non è il diritto dominicale leso, bensì, più propriamente, un interesse legittimo autonomo che si fonda sul pregiudizio autonomamente subìto, ovvero un interesse legittimo parallelo al diritto di proprietà e che costituisce il fondamento dell’interesse ad agire.

La categoria dei c.d. «atti di cortesia», di creazione pretoria, fa riferimento a situazioni che si collocano al di fuori dei presupposti di operatività dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nelle quali la risposta dell’amministrazione costituisce un di più, ovvero è resa in ossequio al principio di leale collaborazione che comunque deve improntare i rapporti con i cittadini. In quanto ultronei ovvero meramente esplicativi di scelte già adottate, tali atti non hanno la capacità di ledere la posizione giuridica soggettiva del privato e come tali non sono suscettibili di impugnazione.

La presentazione di una denuncia per abuso edilizio riconducibile al presunto mancato rispetto dei presupposti di una s.c.i.a. ed il potere di vigilanza in materia edilizia non giustificano l’effettuazione di controlli sine die sulla s.c.i.a. e non consentono di superare la tempistica fissata per i controlli e per l’esercizio dell’autotutela dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad eccezione delle ipotesi in cui il controllo sul titolo si risolva nell’accertamento di uno «sconfinamento» dal perimetro definitorio dello stesso, sicché l’opera/attività non può che esserne considerata priva.

L’autotutela ex art. 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si diversifica sul piano ontologico dal modello generale declinato dall’art. 21-nonies per la non incidenza su un precedente provvedimento amministrativo, connotandosi pertanto come procedimento di primo e non di secondo grado e per la natura doverosa della attivazione, in deroga alla natura discrezionale del generale potere di autotutela.

I limiti alle altezze degli edifici devono essere ancorati a dati certi e oggettivi ricavabili dalla situazione dei luoghi anteriore agli interventi e, in linea generale, il computo della misura entro la quale è consentita l’edificazione va determinato prendendo come parametro l’originario piano di campagna, cioè il livello naturale del terreno di sedime e non la quota del terreno sistemato, salvo normative regolamentari espresse.