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Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

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Il Consiglio di Stato si esprime sui titoli valutabili nel concorso straordinario per immissione in ruolo nella pubblica istruzione.

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Consiglio di Stato, Sez. I, 24 giugno 2021, n. 1089.

Il servizio prestato presso i Centri di istruzione e formazione professionale accreditati dalle Regioni non integra servizio utile per poter partecipare al concorso. 

Ha chiarito il parere che, seppure la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, in alcuni casi determinate deroghe devono essere considerate legittime “quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” ( cfr. Corte Cost., 10 novembre 2011, n. 299). Dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 106 del 2 maggio 2019, resa in una fattispecie relativa ad un concorso straordinario per dirigenti scolastici, si desume, poi, che le norme che prevedono concorsi straordinari del tipo di quello oggetto della presente controversia sono in linea di principio conformi a Costituzione nel momento in cui sono emanate per garantire il buon andamento dell’amministrazione, sopperendo alle carenze di organico e per dare certezza ai rapporti giuridici, superando il precariato; esse, infatti, in tal caso operano una compromissione definita “non irragionevole” del diritto di accesso al pubblico impiego e del principio del pubblico concorso. Orbene, nella vicenda in esame le suddette esigenze di interesse pubblico sussistono certamente, considerandosi che il concorso tende all’assorbimento del precariato, a garantire stabilità nell’insegnamento e a ridurre il ricorso ai contratti a termine. La deroga alla regola del pubblico concorso trova, pertanto, ragionevole giustificazione e, pertanto, sotto tale profilo, non si presta a dubbi di compatibilità con la Carta Fondamentale. Non vi è, poi, violazione degli articoli 4 e 51 della Costituzione, considerandosi che le contestate disposizioni non impediscono ai ricorrenti l’accesso al mondo del lavoro ed all’esercizio della funzione docente. Vi è, invero, che l’indizione del concorso straordinario oggetto di controversia è stata prevista dall’art. 1, d.l. n. 126 del 2019 contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all’art. 17, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 59 del 2017; con la conseguenza che la mancata partecipazione dei ricorrenti al concorso straordinario per difetto dei requisiti previsti non preclude agli stessi la possibilità di accesso al pubblico impiego attraverso il richiamato concorso ordinario. Né può ritenersi rilevante, ai fini invocati in ricorso, la circostanza che il legislatore abbia previsto, rispetto al concorso ordinario, la previa assegnazione di posti vacanti e disponibili alle graduatorie ad esaurimento e allo scorrimento delle graduatorie del concorso bandito ai sensi dell’art. 1, comma 114, l. n. 107 del 2015 e del concorso riservato ai docenti in possesso del titolo di abilitazione. Invero, tali precedenze non escludono comunque l’indizione della procedura concorsuale ordinaria (la quale avviene, in base all’articolo 1 del decreto legge, contestualmente con quella straordinaria di cui è controversia) ed esse trovano ragionevole giustificazione nell’esigenza di salvaguardare posizioni meritevoli di tutela, quali il superamento delle prove di un precedente concorso e la salvaguardia, in attesa della piena operatività del nuovo sistema di reclutamento, dell’affidamento maturato in capo ai soggetti muniti di abilitazione nella necessità di tale titolo, nel previgente sistema, quale requisito di partecipazione ai concorsi. 

Quanto alla la prospettata questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell’articolo 1, comma 6, d.l. n. 126 del 2019 (convertito dalla l. n. 159 del 2019), laddove prevede che “il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali”. La disposizione, quindi, stante il chiaro tenore letterale, esclude che, ai fini della maturazione del requisito dell’insegnamento triennale necessario per la partecipazione al concorso, possa tenersi conto del servizio svolto presso i centri di istruzione professionale accreditati dalle Regioni.