Ultimissime

Il Consiglio di Stato si esprime su esecuzione a cognizione integrata e sulle misure attuative del giudicato in sede di cognizione.
Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 12 maggio 2023, n. 4800.
Nel sistema della giustizia amministrativa, l’esecuzione si atteggia alla stregua di una cognizione integrata, allorchè, in presenza di una sentenza di annullamento inidonea a dettare una compiuta disciplina del rapporto tra amministrazione e cittadino sostitutiva dell’atto annullato, il giudizio di ottemperanza, ricorrendone i presupposti, sia chiamato a completare la cognizione mediante l’individuazione del contenuto della prestazione o attività cui è tenuta l’amministrazione.
L’attuazione del risultato pratico del processo, in questo caso, non postula una rigida scomposizione per fasi, essendo possibile che la tutela giurisdizionale si sviluppi attraverso una successione continua di attività che vanno dall’accertamento della pretesa sino alla soddisfazione della stessa.
Le misure sollecitatorie e surrogatorie delle sentenze esecutive e del giudicato, in un’ottica accelerativa e semplificativa, possono essere disposte già con la sentenza che definisce la fase di cognizione, a fronte di un’ulteriore, specifica e autonoma domanda, che sarà necessaria soltanto per la dichiarazione di nullità e inefficacia di atti sopravvenuti adottati in violazione o elusione del giudicato, oppure per l’eventuale determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo satisfattivo che non sia stato possibile definire già in sede di cognizione.
Nel processo civile, invece, la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata richiede sempre l’instaurazione di un autonomo giudizio di cognizione, che costituisce un incidente di esecuzione.