ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVIII - n. 02 - Febbraio 2026

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Conseguenze della nomina di un difensore non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori nell’atto di costituzione in appello. Pronuncia del CGARS.

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CGARS, Sez. giur., ord. del 1 dicembre 2025, n. 381.

L’indicazione, nell’atto di costituzione nel giudizio di appello, di un difensore non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, a prescindere dalla sottoscrizione o meno di atti processuali, comporta ex se in capo a quest’ultimo l’assunzione dello status di difensore costituito nel relativo giudizio, con la conseguente astratta titolarità di una serie di prerogative processuali, tra cui l’accesso al PAT. Ove definitivamente accertato nelle competenti sedi amministrative, il difetto di abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori porrebbe il tema della liceità - per plurimi profili, non solo disciplinari - delle condotte poste in essere (vuoi da parte del difensore indicato, in caso di sua consapevolezza; vuoi comunque di quello che ha sottoscritto l’atto processuale, in ogni caso; ovvero di entrambi, se ambo consapevoli).