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Cassazione: è reato leggere e stampare le conversazioni informatiche del partner allo scopo di provare il tradimento.
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 34141 del 26 luglio 2019.
Con la pronuncia in esame la Suprema Corte ha riconosciuto l’illiceità della condotta del coniuge che utilizza il profilo social, nel caso di specie skype, per raccogliere prove sul tradimento.
Secondo il supremo collegio si configura l’illecito di accesso abusivo a un sistema informatico ex art. 615 ter c.p. che può perfezionarsi anche in presenza di una casuale iniziale introduzione nel sistema informatico.
Nella fattispecie il marito si era introdotto, contro la volontà della moglie, nel profilo skype di quest’ultima scorrendo e stampando le conversazioni intrattenute con il terzo presunto amante.
Il Collegio ha ritenuto “irrilevante” che la conversazione fosse già aperta, in quanto la norma incriminatrice non punisce solo la condotta di chi si introduce nel sistema informatico, ma anche di chi vi si mantiene contro la volontà del titolare.