ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Non integra responsabilità contrattuale chiedere il differimento della sottoscrizione del contratto.

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Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza n. 18748 del 12 luglio 2019.

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la responsabilità precontrattuale non si limita ai casi in cui vi sia una rottura ingiustificata delle trattative, ma può risultare da qualsiasi comportamento sleale ovvero contrario alla correttezza che abbia inciso in modo significativo sulle trattative, rappresentando l’art. 1337 c.c. una clausola generale che va riempita di contenuto concreto dal giudice, il quale dovrà prima individuare i comportamenti che le parti erano tenute ad osservare e dopo stabilire se la condotta posta in essere da una delle due abbia leso l’interesse alla stipula dell’altra, facendo venir meno le trattative in modo imputabile”.

Nella fattispecie le parti trattavano la stipula di un contratto di locazione di un capannone, al momento del raggiungimento dell’accordo finale le trattative venivano però interrotte dalla conduttrice che chiedeva di rinviare la sottoscrizione del suddetto contratto dopo le ferie estive.

La locatrice ritenuto che la conduttrice non avesse serio interesse alla stipula, tenuto conto della necessità che la locazione avesse inizio per novembre agiva per il risarcimento del danno.

Il giudice di prime cure riteneva contrario a buona fede il comportamento della conduttrice e riconosceva un risarcimento di circa diciannove mila Euro, per l’interesse negativo leso.

Il giudice di Appello, in parziale riforma della decisione di primo, riduceva l’importo riconosciuto ma confermava la responsabilità della conduttrice nella rottura delle trattative.

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, e ricorso incidentale con un motivo.

La Suprema Corte in accoglimento del ricorso incidentale ha enunciato il principio di diritto secondo cui: “nel valutare se sia applicabile la clausola generale dell’art. 1337 c.c., il giudice di merito, dopo aver individuato il comportamento della parte che si assume contrario ai doveri di correttezza, deve altresì considerare l’idoneità di tale comportamento ad ingenerare nella controparte l’idea di una rottura ingiustificata delle trattive, valutazione nella quale non si può prescindere dal comportamento tenuto dalla parte adempiente.”.