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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Corte di Cassazione: il giudice non può disattendere la ricostruzione del sinistro stradale contenuta nel CID, salvo prova contraria.

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Corte di Cassazione, Sezione III, ordinanza n. 20300 del 26 luglio 2019.

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione si è soffermata sul valore probatorio del Cid e ha rilevato che ai sensi dell'art. 143 Codice delle Assicurazioni, il modulo di contestazione amichevole del sinistro, quando completo in ogni sua parte, fa presumere che il sinistro sia avvenuto con le modalità ivi descritte sicchè il giudice di merito può andare di contrario avviso solo ove disponga di prove o indizi della falsità o della inesattezza di quanto dichiarato per iscritto dai conducenti.

Il Supremo Collegio afferma che per quanto il valore confessorio di quanto dichiarato nel Cid deve essere valutato sempre alla stregua della ricostruzione dei fatti, il Giudice di merito, in mancanza di prova contraria, non può disattendere il contenuto del Cid quanto meno al fine di rilevare che il danno eziologico derivi dal sinistro e con le modalità indicate dal verbale sottoscritto da entrambe le parti.