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Cassazione: a fine locazione non è mai dovuta la tinteggiatura dell'immobile anche se pattuita.
Corte di Cassazione, Sez. III, sent. n. 29329 del 13 novembre 2019.
Con la pronuncia in rilievo la Suprema Corte ha affermato che «La clausola che obbliga il conduttore a eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell’art. 79 della stessa legge 392/78 perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge impone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest’ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore».
È nulla, pertanto, la clausola che obbliga l’inquilino a fine locazione a eliminare le conseguenze del deterioramento dovuto all’uso normale dell’immobile, quindi ritinteggiandolo e -continua la Corte- il proprietario non può pretendere la casa rimessa a nuovo.