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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ricade sul debitore opponente o sulla parte opposta? La questione rimessa alle SS.UU.

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Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza interlocutoria n. 18741 del 21 luglio 2019.

La III Sezione civile della Suprema Corte ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la seguente questione di massima di particolare importanza: se, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ricada sul debitore opponente, in quanto parte interessata all’instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione, posto che, in difetto, il decreto acquista esecutorietà e passa in giudicato, ovvero sulla parte opposta, che ha proposto la domanda di ingiunzione ed è attore in senso sostanziale, tenuto conto che l’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 onera dell’attivazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale “chi intende esercitare in giudizio una azione”.