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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Casi di non punibilità della condotta di evasione dagli arresti domiciliari. Pronuncia della Corte di Cassazione.

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Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. del 9 maggio 2022, n. 18332.

Non sussiste la dedotta violazione di legge, in quanto il Tribunale ha operato una valutazione congiunta degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, che risulta immune da rilievi di legittimità. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, che il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, primo comma, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti.

(Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Rv. 274647). Tali principi sono stati declinati anche con riferimento al reato di evasione, qualora la fattispecie concreta, all'esito della suddetta valutazione, risulti caratterizzata da un'offensività minima (Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Rv. 279311). Nel caso in esame, il Tribunale ha valorizzato, ritenendole rilevanti e decisive, la episodicità e le circostanze della condotta, che militavano per una scarsa offensività del fatto e una tenue intensità del dolo.