Ultimissime

Per la CGUE il limite dei 50 anni per la partecipazione al concorso notai è discriminatorio.
CGUE, Sez. II, sent. del 3 giugno 2021 nella causa C‑914/19.
L’obiettivo di garantire la stabilità dell’esercizio della professione di notaio per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, in modo da salvaguardare la sostenibilità del regime previdenziale, occorre rilevare che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), consente la fissazione di un’età massima per l’assunzione, basata sulla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento. Orbene, quanto alla preservazione del regime previdenziale dei notai, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, in forza dell’articolo 10 del regolamento relativo all’attività di previdenza sociale e di solidarietà della Cassa Nazionale del Notariato (Italia), che gestisce tale regime, il diritto al versamento di una pensione per i notai che cessino la loro attività all’età massima consentita per esercitare tale professione, ossia 75 anni ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 1365/1926, è subordinato all’aver esercitato tale professione per 20 anni. Come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, il diritto a pensione di cui godono i notai, in forza di tale regolamento, non sembra essere in relazione con il limite di 50 anni di età, fissato dall’articolo 1 di detta legge, per l’ammissione a partecipare al concorso, ma sembra essere collegato a una durata minima di esercizio della professione. Le condizioni imposte da detta cassa per preservare la sostenibilità del regime di previdenza sociale dei notai risultano quindi indipendenti da tale limite di età, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la necessità di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili, connotate da un elevato livello di professionalità, occorre rilevare che, è vero che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 consente la fissazione di un’età massima per l’assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione.
A tal riguardo, tuttavia, la Commissione ha sottolineato che, conformemente alla normativa nazionale, il candidato al concorso notarile deve essere laureato in giurisprudenza ed avere effettuato una pratica notarile di 18 mesi, la quale serve come strumento ordinario di iniziazione al compito di notaio, in quanto tutti i candidati che abbiano superato il concorso notarile sono considerati atti a esercitare la professione di notaio dopo aver espletato un periodo di tirocinio obbligatorio di 120 giorni. Ne consegue – fatta salva la verifica al riguardo da parte del giudice del rinvio – che il limite di 50 anni di età fissato dall’articolo 1 della legge n. 1365/1926 non appare riguardare l’obiettivo menzionato al punto precedente.
In terzo luogo, quanto all’obiettivo consistente nell’agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato, occorre ricordare che la legittimità di un siffatto obiettivo di interesse generale rientrante nella politica dell’occupazione non può essere ragionevolmente messa in dubbio, dal momento che esso compare tra gli obiettivi espressamente enunciati dall’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 e che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, TUE, la promozione di un livello di occupazione elevato costituisce una delle finalità perseguite dall’Unione (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C‑670/18, EU:C:2020:272, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
In conclusione:
L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio, in quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità dell’esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e, in ogni caso, eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.