Ultimissime

Autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale rispetto all’ordinamento generale. Pronuncia del TAR Lazio.
TAR Lazio, Sez. I Ter, sent. del 30 marzo 2022, n. 3596.
La domanda risarcitoria, ove collegata alla violazione delle regole tecniche, esula dalla giurisdizione amministrativa in quanto afferente la lesione di posizioni soggettive non qualificabili come diritto soggettivo o interesse legittimo e che quindi non presentano una rilevanza per l’ordinamento generale (cfr. CdS III 8607/2009).
Come affermato dal giudice d’appello (v. CdS III 2333/2009), un effetto negativo per gli interessi personali di chi lo patisce, intrinseco a tutti i provvedimenti contemplati nell’art. 2 del d.l. citato non vale, peraltro, a renderli, per ciò solo, rilevanti per l’ordinamento della Repubblica e, quindi, a fondare la giurisdizione statuale.
Più di recente questo Tribunale, con la sentenza n. 1251/2022, ha confermato detto orientamento richiamando i diversi precedenti del giudice amministrativo che hanno ribadito la natura di questioni interne alla giustizia sportiva quelle che attengono all’inserimento nei ruoli degli arbitri, in dipendenza di un giudizio tecnico e senza la perdita dello stato di tesserato.
In particolare, la nota del 16 ottobre 2017, con cui la FIGC prende atto dell’inserimento del ricorrente quale arbitro nei ruoli della Commissione Arbitri per il campionato di Serie A, contiene un dettaglio della disciplina delle funzioni da cui si evince chiaramente che nessun rapporto di lavoro intercorre con l’arbitro e che nessuna retribuzione mensile è configurabile, essendo solo previsto un “gettone partita” qualificato solo ai fini fiscali come provento derivante da collaborazione coordinata e continuativa.
Atteso che nessun rapporto di lavoro lega quindi l’arbitro alla FIGC - come è reso evidente, tra l’altro, anche dalla qualificazione in termini di mera indennità del compenso che egli riceve per le prestazioni rese, nonché dal fatto che la dismissione dall’organico non comporta la cancellazione del tesseramento e dalla considerazione che nessuna altra conseguenza giuridicamente apprezzabile, avente ricaduta all’esterno dell’ordinamento sportivo, viene in evidenza come effetto dei provvedimenti impugnati - non sono ravvisabili conseguenze rilevanti per l’ordinamento generale e, conseguentemente, non sussistono i presupposti neanche per la giurisdizione in materia risarcitoria.