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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Giurisprudenza Civile



Sulla instaurazione di una controversia tra coeredi del medesimo cespite ereditario.

Di Valentina Praticò
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NOTA A CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENZA 4 giugno 2019, n.15182

Di VALENTINA PRATICO’

Sulla instaurazione di una controversia tra coeredi del medesimo cespite ereditario.

La decisione che qui si commenta rappresenta l’esito di un esame condotto dai Giudici della Suprema Corte, chiamati a risolvere i profili problematici palesatisi in seguito all’instaurazione di una controversia tra coeredi del medesimo cespite ereditario. In particolare, la vicenda traeva origine dal giudizio incardinato davanti al tribunale di Bologna dalla moglie e da due dei tre figli del de cuius avverso il di lei figlio nonché fratello degli attori, il quale, convenuto nella presente controversia, senza opporsi alla domanda di divisione, articolava il proprio petitum chiedendo, altresì, che fosse dichiarato che anche un determinato bene immobile, ovvero un appartamento con annessa autorimessa, ricadesse nella comunione legale dei genitori, e, pertanto, facesse parte dell’asse ereditario. La pronuncia della Corte di legittimità è sollecitata dalle doglianze del convenuto, che, dopo il rigetto della sua domanda da parte del Tribunale adito in primo grado, nonché l’accoglimento parziale delle censure evidenziate presso i giudici del gravame, formula ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c., al fine di veder accolti i motivi fondanti la sua domanda di giustizia. In particolare, uno dei motivi di impugnazione della decisione espressa dalla sentenza oggetto dell’intervento di cassazione è rappresentato dalla censura del ritenuto illegittimo silenzio serbato, a giudizio del ricorrente, tanto in prime cure, che in sede di gravame, sulla domanda diretta ad ottenere la dichiarazione che l’appartamento con annessa autorimessa ricadesse nel regime patrimoniale della comunione legale dei beni intercorrente tra la di lui madre ed il defunto padre. 2 In argomento, i Giudici di legittimità, nell’esaminare gli atti, osservano, tuttavia, che, in sede di appello, la Corte territoriale aveva ritenuto che il ricorrente non avesse adempiuto all’onere probatorio su di lui gravante, non avendo, infatti, egli dimostrato che gli acquisti compiuti dalla madre fossero stati fatti con denaro proprio del padre o, comunque, con denaro comune prelevato dai conti bancari cointestati, situazione di fatto che, a rigore, avrebbe imposto la conseguente applicazione del regime previsto della comunione legale tra i coniugi. Con ulteriore motivo, il ricorrente lamentava, invece, che le modalità di espletamento della divisione ereditaria dovessero ritenersi scorrette, essendo la procedura, a suo avviso, esperita non solo in spregio delle regole formali di cui all’art. 183, u.c., C.p.c., ma anche in rapporto alle modalità con cui il Tribunale adito aveva ritenuto di procedere alla divisione dell’asse ereditario, ovvero mediante formazione di due soli lotti della consistenza pari a 7/9 ed a 2/9, assegnati rispettivamente agli attori ed al convenuto. Sul punto, la Corte di legittimità, previo compimento di un’attenta indagine della questione problematica, afferma di non poter condividere l’ulteriore doglianza del ricorrente, sul presupposto che la divisione dovesse ritenersi correttamente effettuata, poiché “qualora di essa fanno parte più immobili che, seppure isolatamente considerati non possano dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, ma consentano da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuni in modo che porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del compendio, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione”. Ciò posto, anche tale motivo è ritenuto dai Giudici di legittimità infondato, dovendosi tenere altresì conto del fatto che, in tema di divisione ereditaria, l’art. 720 c.c. consente al giudice di attribuire un bene non comodamente divisibile per l’intero, non solo nella porzione del coerede con quota maggiore, ma anche nelle porzioni di più coeredi che tendano a rimanere in comunione come titolari della maggioranza delle quote (cfr. Cass. n. 2296 del 1996; Cass. n. 5603 del 2016), a prescindere dal fatto che altri coeredi vi si oppongano. 3 Peraltro, nel ragionamento della Corte, riveste pregio la considerazione che, nel giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati ai sensi dell’art. 720 c.c., attenga alle modalità di attuazione della divisione e, pertanto, essendo questa diretta al già richiesto scioglimento della comunione, non costituisce domanda nuova, potendo, dunque, essere proposta anche in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado. La Cassazione richiama, in particolare, precedenti decisa, in cui era stato univocamente acclarato che l’istanza di attribuzione ex art. 720 c.c., benché soggetta alle preclusioni processuali, potesse essere avanzata per la prima volta in corso di giudizio, ogniqualvolta le vicende soggettive dei condividenti o attinenti alla consistenza oggettiva e qualitativa della massa denotassero l’insorgere di una situazione di non comoda divisibilità del bene, nonché in grado di appello, posto che le parti del giudizio divisorio sono titolari del diritto di mutare, anche in sede di gravame, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l’attribuzione del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione. Infatti, ad avviso dei Giudici supremi, la composizione delle quote non incide, modificandole, né sulla causa petendi né sull’oggetto del giudizio, attenendo solo alle modalità di scioglimento della comunione in base alla stima dei beni. Secondo il consolidato orientamento della Corte, inoltre, deve ribadirsi che, in tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l’art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti, trovi deroga, ai sensi dell’art. 720 c.c., nel caso di 'non divisibilità' dei beni, o di beni non comodamente divisibili, ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero.