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La Sez. Lavoro della Cassazione, in tema di spese processuali, si pronuncia per l’applicabilità dell’art. 152-bis, disp. att. c.p.c., sia alle controversie per i rapporti di lavoro che ai giudizi sulle prestazioni assistenziali
Cass Civ., Sez. Lav., Sent. n. 9878 del 5.2.2019
La Sezione Lavoro della Suprema Corte ha stabilito che, in materia di spese del processo, l'art. 152-bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione di dette spese a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, secondo i parametri previsti per gli avvocati con la decurtazione del 20%, si applica sia alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., sia ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l'Inps si avvalga della difesa diretta di cui all’art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, dovendosi ritenere che le due disposizioni siano accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo strutturale a propri dipendenti.