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La revoca automatica della patente di guida è incostituzionale? Interrogata la Consulta.
TAR per le Marche, ordinanza n. 356 del 27 maggio 2019.
Il TAR Marche, con l’ordinanza n. 356 del 27 maggio 2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma del Codice della strada (art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992) che determina l’automatica revoca della patente di guida nei confronti di coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, senza consentire al Prefetto di valutare discrezionalmente la fattispecie.
Secondo il TAR è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per contrasto con gli articoli 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” - invece che “può provvedere” - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011.
La Corte Costituzionale era già stata chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale dell’art. 120 CdS e, nel 2018, lo aveva già dichiarato incostituzionale nella parte in cui disponeva l’obbligo per il Prefetto di revocare la patente nei confronti di aveva riportato una condanna per reati in materia di stupefacenti, eliminando qualsiasi forma di discrezionalità della stessa autorità prefettizia (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 22 del 9 febbraio 2018).
Con l’ordinanza in rassegna il TAR per le Marche estende il precedente ragionamento anche all’ipotesi in cui il giudizio riguarda un soggetto cui è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 e che, per tale fatto, è stato raggiunto anche dalla misura prefettizia di revoca della patente.