ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 07 - Luglio 2025

  Ultimissime



Responsabilità degli amministratori per i danni cagionati con la cancellazione della società dal registro delle imprese in presenza di debiti.

   Consulta il PDF   PDF-1   

Corte di Cassazione, ordinanza n. 15822 del 12 giugno 2019.

«Le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a provvedere sulla domanda del creditore di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese, volta alla condanna degli amministratori e del liquidatore al risarcimento dei danni cagionati per l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, pur in presenza del debito vantato dal creditore sociale».

Per questo principio la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15822 del 12 giugno 2019, ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo di ricorso proposto dalla ricorrente contro gli ex amministratori e l'ex liquidatore di una s.r.l. per la condanna dei medesimi al risarcimento del danno per l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, pur in presenza del debito vantato dall'attrice.

Il secondo motivo di ricorso è stato invece dichiarato inammissibile in quanto la ricorrente non ha fornito prova di condotte foriere della responsabilità dei convenuti nè della possibilità della società di adempiere al suo debito.

La Corte ha sottolineato la valenza dell’ormai consolidato principio, secondo cui: “A fronte dell'inadempimento contrattuale di una società di capitali, la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualità, ma richiede, ai sensi dell'art. 2395 c.c., la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente”.

L'inadempimento contrattuale di una società di capitali - secondo il Supremo Collegio -, non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula atti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione dell'avverbio «direttamente», la quale esclude che detto inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità.