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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Ultimissime



Le questioni relative all'irrogazione delle sanzioni disciplinari sportive non rientrano nella giurisdizione statuale. Pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte.

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Corte di Cassazione, SS.UU., ord. del 28 dicembre 2020, n. 29654.

Questa Corte, -ormai da tempo e con molteplici pronunce- ha chiarito definitivamente ogni aspetto della concorrenza fra la giurisdizione statale e quella dell'ordinamento sportivo e della ricorrenza di quest'ultima.

"In tema di sanzioni disciplinari sportive, vi è difetto assoluto di giurisdizione sulle controversie riguardanti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni, riservate, a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, agli organi di giustizia sportiva che le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire ai sensi del d.l. n. 220 del 2003, conv. in legge n. 280 del 2003, anche ove si invochi la tutela in forma specifica della rimozione della sanzione disciplinare, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente, non operando in tal caso alcuna riserva a favore della giustizia sportiva e potendo il giudice amministrativo conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale." ( Cass. S.U., Sent. 27 dicembre 2018, n. 33536)."