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Anno XVI - n. 12 - Dicembre 2024

  Giurisprudenza Penale



Il prelievo unico erariale tra natura tributaria e rilevanza penale ai fini della configurazione del peculato. La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite.

Di Federica Favata
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NOTA A CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE PENALI,

SENTENZA 16 febbraio 2021, n.6087

 

Il prelievo unico erariale tra natura tributaria e rilevanza penale ai fini della configurazione del peculato. La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite

Di FEDERICA FAVATA

 

 

“Se l'omesso versamento del prelievo unico erariale, dovuto sull'importo delle giocate al netto delle rivincite erogate, da parte del gestore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, o del concessionario per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito, costituisca il delitto di peculato.”

 

 

Il fatto

 

La Corte di Appello di Roma, confermava la condanna del legale rappresentante di una società che gestiva per conto di un’altra società, concessionaria per l'esercizio dei giochi elettronici ex art.110 co.6 T.U.L.P. Questi, si impossessava delle somme relative al prelievo erariale unico di competenza dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato (importo di circa 400.000 euro) unitamente al compenso destinato alla concessionaria.

 

La condotta di appropriazione del denaro incassato dalla gestione del gioco tramite apparecchi elettronici, è stata sussunta nella fattispecie di peculato ai sensi dell'art. 314 c.p. 

 

 

Il Tribunale aveva qualificato il legale rappresentante della società gestore ella società concessionaria, come incaricato di pubblico servizio, giacchè tale attività era volta al perseguimento dell'interesse pubblico, espressione dell'esercizio di un'attività amministrativa in senso oggettiva: attività di raccolta degli incassi dei giochi per la parte spettante all'amministrazione, ovvero le quote destinate a PREU nonché al pagamento del canone di concessione.

Attività queste da ricondurre nell'alveo di operazioni aventi ad oggetto denaro pubblico.

 

La Corte di Appello invece, utilizza l'argomento secondo il quale esclusivamente la concessionaria è soggetto obbligato al versamento del PREU nei confronti dell'amministrazione, versamento che nel caso di specie, era stato effettuato regolarmente.

Ad avviso del giudice di secondo grado, l'adempimento dell'obbligo nei confronti dell'erario, non poteva rendere irrilevante la condotta di appropriazione commessa dal legale rappresentante, considerato che nel caso di specie, l'appropriazione non riguardava solo la quota degli incassi destinati al PREU, ma si estendeva anche alla parte residua che avrebbero dovuto ripartirsi il concessionario e il gestore. Trattavasi dunque non di denaro privato, bensì di denaro pubblico.

La conseguenza di tale impostazione è che tutte le somme di denaro che entrano in circolo in questo sistema sono di proprietà dello stato, che riconosce un aggio, che concessionari, gestori ed esercenti ripartiscono tra loro sulla base di accordi di diritto privato, ma che non può avere natura pubblicistica.

 

 

Le soluzioni dei diversi orientamenti giurisprudenziali nell'ordinanza di rimessione

 

Il primo degli orientamenti riportati è quello secondo il quale, il gestore della raccolta delle giocate riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e il denaro privato, con riferimento almeno alla quota costituente il PREU, ha immediata natura pubblica.

Al soggetto gestore, viene riservata la definizione di sub - concessionario: tale qualifica pubblica, deriva dal ruolo di agente contabile rivestito dal concessionario, essendo sin da subito il denaro incassato, di spettanza della P.A, la qualifica sussiste anche a fronte della natura pubblicistica del contratto che intercorre tra le parti.

La condotta del gestore integra pertanto il reato di peculato.

 

 

Il secondo orientamento invece, non fa rientrare la condotta di appropriazione del gestore, in quella penalmente rilevante ai sensi del 314 c.p.

L'orientamento richiamato, riconosce al PREU la natura di tributo con la conseguenza che il gestore degli apparecchi da intrattenimento, è tenuto al mero adempimento dell'obbligazione tributaria, restando proprietario delle somme incassate.

Questa impostazione trova conferma nella l.269/2003, che indica il concessionario quale soggetto passivo dell'imposta, prevedendo un'obbligazione solidale a carico del gestore, sulla scorta della natura tributaria e dell'essere il concessionario, soggetto passivo d'imposta, va escluso che gli incassi dei parecchi da gioco siano originariamente di spettanza della p.a.

 

 

Il Supremo Consesso risolve la questione, avallando il primo indirizzo interpretativo sopra riportato, orientamento a favore della qualificazione del gestore della raccolta delle giocate come incaricato di pubblico servizio.

Le Sezioni Unite precisano, che è necessario tenere distinto il profilo della proprietà delle somme incassate dagli apparecchi da gioco di cui una gran parte destinata al pagamento del PREU, e quello relativo all'obbligo di versamento del PREU quale tributo.

La soluzione adottata, poggia fondamentalmente sulla appartenenza alla amministrazione, di tutti i proventi del gioco presenti negli apparecchi, al netto del denaro restituito quale rivincita agli scommettitori.

 

Le Sezioni Unite Civili sulla natura della proprietà degli incassi

 

La sentenza in commento, mette in rilievo la centralità della problematica della proprietà degli incassi, questione affrontata dalle Sezioni Unite Civili, che hanno qualificato la società concessionaria, agente della riscossione, tenuta

 pertanto al versamento di quanto riscosso e dunque al conto giudiziale degli introiti derivanti dalla gestione del gioco lecito.

La Cassazione puntualizza che la natura tributaria dell'imposta e la qualificazione del concessionario come soggetto passivo attengono al rapporto di natura tributaria, non incidono sulla funzione di agente della riscossione di denaro pubblico, derivante dalla configurazione complessiva dell'attività di gioco lecito.

L'attività da gioco lecito, è infatti caratterizzata dalla predeterminazione delle modalità di svolgimento dell'attività e della funzione del concessionario rispetto agli incassi, sotto il profilo de controllo periodico della destinazione delle somme riscosse. Tutti aspetti che fanno propendere per la applicabilità della disciplina di stampo pubblicistico, caratterizzante l'intera attività di gestione degli incassi da gioco tramite apparecchiature elettroniche.

 

 

Le conclusioni cui giungono le Sezioni Unite penali.

 

Alla luce dei percorsi logici e normativi compiuti all'interno della pronuncia, i giudici di legittimità arrivano conclusioni nette, prodromiche del principio di diritto enunciato.

In primo luogo, chiariscono che non si è messa in discussione la natura fiscale del PREU che rileva come imposta: ciò, si desume pacificamente dalla normativa vigente, richiamata infatti nella sentenza.

Il dato rilevante, per integrare la fattispecie tipica di reato ex art.314 c.p., è l'indebita appropriazione dell'intero incasso prelevato dagli apparecchi di cui una gran parte è destinata al pagamento del PREU.

In secondo luogo, affermano che il gestore non possiede mai autonomamente il denaro: il rapporto di detenzione è configurabile nomine alieno, integrando la condizione di altruità della cosa richiesta dall'art.314 c.p.

La Cassazione delinea in modo specifico le figura del concessionario. Riprendendo le argomentazioni addotte dalla ordinanza di rimessione n.14697 del 2019 delle Sezioni Unite Civili, che dopo avere escluso la natura pubblicistica del settore del gioco d'azzardo, attribuisce al concessionario  la qualità di incaricato di pubblico servizio, facendo leva  in primis sul profilo funzionale della attività effettivamente svolta e sul diretto e continuativo controllo cui è sottoposta l'attività di gestione delle apparecchiature da gioco, da parte della Amministrazione dei Monopoli.