ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Ultimissime



E’ del Prefetto il compito di scegliere i punti di collocamento degli autovelox, comprese le zone urbane.

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TAR Lombardia, Sez. III, sent. n. 1824 del 5 agosto 2019.

Con la pronuncia in esame il TAR Lombardia ha sottolineato che “la legge demanda dunque ai prefetti il compito di individuazione delle strade, e demanda dunque altresì a tali organi il compito di effettuare i necessari accertamenti volti a verificare se sussistano quelle condizioni di pericolosità (connesse alle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico) che rendono impossibile il fermo dei veicoli.

Una volta che il prefetto ha formato l'elenco di cui si discute, le autorità competenti al controllo del traffico veicolare non debbono pertanto effettuare alcuna ulteriore istruttoria e sono, quindi, autorizzate ad effettuare i controlli remoti sul solo presupposto dell'avvenuta inclusione della strada nel suddetto elenco. Né si può ritenere che tali autorità siano tenute a compiere autonomi accertamenti in ragione della circostanza che il provvedimento prefettizio sia risalente nel tempo, giacché la legge non conferisce loro tale potere. L'unico rimedio, per il caso in cui il tempo abbia modificato la situazione di fatto, è la possibilità, per chi vi abbia interesse, di chiedere al Prefetto l'aggiornamento dell'elenco: trattasi però, in sostanza, di richiesta di esercizio del potere di autotutela che non obbliga l'autorità competente a provvedere su di essa”.