ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Ultimissime



Il Consiglio di Stato ordina il riesame della posizione dell'appellante escluso dalle prove di ammissione alla facoltà di Medicina tenendo conto del preannunciato aumento di 2000 posti per le facoltà ad accesso programmato.

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Consiglio di Stato, Sez. VI sed. giurisdizionale, n. 01641/2020 reg. prov. cau. n. 02487/2020 reg. ric. del 2 aprile 2020.

Considerato che l’appellante ha partecipato alle prove di ammissione ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2019/2020, svolgendo la prova presso l’Università Federico II di Napoli, ha il punteggio di 39,00 ed è collocato alla posizione n. 14112;

Considerato, in conformità ad altri precedenti della Sezione, che può esservi la possibilità di utile collocazione per la parte ricorrente unicamente per effetto dello scorrimento nella graduatoria nella quale è inserita, tenendo eventualmente conto del preannunciato aumento di ulteriori 2000 posti per il prossimo a.a. per le facoltà ad accesso programmato;

Considerato pertanto che sussistono allo stato i presupposti per l’accoglimento dell’istanza unicamente ai fini della ricognizione dei posti effettivamente ad oggi da considerare disponibili, anche in relazione alla possibilità di estendere l’aumento di 2000 posti per le facoltà ad accesso programmato ed all’accertamento della possibilità del ricorrente di rientrare utilmente nella relativa graduatoria, sulla base del punteggio ottenuto e secondo l’ordine e la posizione che ne conseguono;

Considerato infine che non è più ipotizzabile un problema di minore o insufficiente offerta formativa per inadeguata ricettività strutturale, dal momento che è ormai esplicitamente consentita una più efficace ed economica didattica a distanza, utile a sostituire, se unita ad idonea dotazione tecnologica, la frequenza ai corsi ed alle esercitazioni svolti in modalità frontale: le Università, in particolare, sono autorizzate a predisporre corsi ed esami on-line, e non solo per il periodo dell’emergenza “Covid-19” (v. infatti il DPCM 4 marzo 2020, art. 1 lett. h, secondo cui, “nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico”; il D.P.C.M. 8 marzo 2020 art. 2 lett. h, secondo cui “sono sospesi fino al 15 marzo 2020 …. la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università … ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”; il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 120, sul finanziamento delle “Piattaforme per la didattica a distanza”);

Ritenuto pertanto che l’istanza può accogliersi ai soli fini della ricognizione dei posti disponibili e dell’eventuale scorrimento nella graduatoria per le sedi optate da parte ricorrente, salva ovviamente la possibilità d’inserimento in sedi deteriori in cui vi sia disponibilità di posti e sempre nei limiti del possibile scorrimento;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di concessione di decreto monocratico cautelare e per l'effetto ordina il riesame della posizione del ricorrente , nel rispetto delle disponibilità come qualificate in parte motiva, dell’ordine di graduatoria e delle opzioni effettuate.