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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Casi di mancanza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale nei giudizi di protezione internazionale. Pronuncia della Corte di Cassazione.

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Corte di Cassazione, Sez. I, sent. del 07 ottobre 2020, n. 21584. 

La Sezione Prima, in materia di obbligo di audizione del richiedente, alla luce della normativa e della giurisprudenza eurounitaria, ha stabilito che nei giudizi di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione ma non anche quello di disporre l’audizione del ricorrente, a meno che:

a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda;

b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.