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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Giurisprudenza Penale



Le Sezioni Unite tornano sulla vexata quaestio del tempo di commissione del reato e dei relativi problemi applicativi

di Michela Salerno
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 NOTA A CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE PENALI,

SENTENZA 24 settembre 2018, n. 40986

 Le Sezioni Unite tornano sulla vexata quaestio del tempo di commissione del reato e dei relativi problemi applicativi.

 

A cura di MICHELA SALERNO

  1. Premessa.

La corretta identificazione del tempus commissi delicti pone delicati problemi in relazione all’applicazione di istituti di carattere sostanziale e processuale (1).

Nell’ordinamento non si ravvisa, peraltro, una nozione onnicomprensiva per la determinazione del tempo di commissione del delitto, come specifica la recentissima sentenza del Supremo Consesso.

Eppure, l’individuazione del momento consumativo del reato rileva per esempio, per ciò che attiene agli aspetti sostanziali, all’applicazione della prescrizione e all’individuazione del trattamento sanzionatorio in caso di fenomeni di successioni di leggi penali, soprattutto per i delitti di durata o a condotta frazionata nel tempo e per quelli a evento differito.

I reati non istantanei possono persino presentare un duplice schema di perfezionamento, come la corruzione semplice e quella in atti giudiziari, distinta in antecedente e susseguente, o l’usura, a medesimo schema di realizzazione, definita reato a consumazione prolungata nel tempo.

Il problema diviene allora quello di stabilire con puntualità se il termine prescrizionale in tali casi decorra dall’ultima dazione o dal perfezionamento del patto, con abbreviazione o allungamento del tempo necessario all’estinzione del reato.

Ebbene, nei delitti di durata, il tempo di commissione del reato assume poi rilievo in riferimento alla continuazione, all’amnistia o all’indulto e, più in generale, in tutti i casi di successione di norme penali nel tempo.

Tra questi ultimi devono ricomprendersi i fenomeni di modifica del trattamento sanzionatorio, atteso che anche l’irrogazione e l’esecuzione della pena devono sottostare ai generali principi di legalità, conoscibilità, prevedibilità e irretroattività, al fine di ritenere rispettata la funzione della sanzione come general-preventiva da un lato e rieducativa dall’altro.

Sul piano processuale il riferimento va fatto, invece, alla determinazione della competenza (2).

 

  1. 2. Il tempus commissi delicti nell’ordinamento.

E' bene, tuttavia, evidenziare che il tempus commissi delicti non assume pregnanza soltanto nei reati di durata ma possiede una rilevanza generale.

A volte il legislatore collega proprio al peculiare momento temporale di commissione del delitto differenti risvolti attinenti sia alla concreta irrogazione della pena, attraverso l’applicazione delle circostanze, molte delle quali, soprattutto le aggravanti sono ancorate al tempus commissi delicti, sia ai criteri di determinazione della sanzione irrogata dal giudice, ex art. 133 c.p..

Esempi paradigmatici ne sono l’art. 61 n. 5 c.p., la minorata difesa, per la cui riconoscibilità la norma richiede che le condizioni di tempo e di luogo nelle quali sia stata compiuta l’azione delittuosa siano tali da ostacolare la difesa della vittima; rileva, pertanto, in tale ottica il tempus commissi delicti.

La circostanza aggravante ex art. 61 n. 6 c.p. prevede invece la commissione del delitto nel tempo in cui l’imputato si è sottratto all’esecuzione della pena, come peraltro quella oggi dichiarata incostituzionale, l’art. 61 n. 11 bis c.p., la quale stabiliva l’aumento della sanzione ove l’azione fosse stata compiuta nel tempo in cui l’autore del reato si trovava illegalmente nel territorio nazionale.

L’art. 61 n. 11 quater c.p., infine, prevede il compimento dell’azione delittuosa nel periodo in cui il reo è stato ammesso a una misura alternativa alla detenzione in carcere.

L’art. 133 c.p. stabilisce, altresì, che ai fini della quantificazione della pena il giudice debba tener conto della gravità del reato desunta dal tempo in cui venne commesso.

Il tempo di consumazione del delitto è rilevante dunque per l’irrogazione della sanzione, atteso che viene ricompreso tra i criteri oggettivi di cui l’interprete deve tener conto ai fini del disvalore del fatto antigiuridico.

L’identificazione del tempus commissi delicti assume importanza, inoltre, in riferimento all’imputabilità, al fine di poter escludere a priori la capacità di intendere di volere, come previsto per il  soggetto minore infraquattordicenne.

L’età dell’agente, ove superiore agli anni quattordici ma inferiore agli anni diciotto comporta, peraltro, peculiari risvolti processuali, atteso che in tali casi il legislatore ha previsto un rito speciale innanzi al Tribunale dei Minorenni, con l’applicazione di istituti premiali e estintivi del reato, quali quello della sospensione del procedimento e relativa messa alla prova, o della irrilevanza del fatto.

Il minore degli anni diciotto è, pertanto, imputabile ma la pena può essere diminuita, con meccanismo analogo a quello previsto per il vizio parziale di mente ex art. 89 c.p., il quale stabilisce che, se al tempo di commissione del reato il reo era per infermità in stato mentale tale da scemare la capacità di intendere e volere, la sanzione è diminuita.

Il tempus produce effetti, altresì, con riferimento all’applicabilità della recidiva che può essere riconosciuta dal giudice solo se la commissione del nuovo delitto si collochi dopo la pronuncia di una precedente sentenza di condanna per delitto non colposo, nel caso di recidiva semplice, nel limite temporale infraquinquennale, o quando il reo si sia sottratto volontariamente all’esecuzione della pena, nell’ipotesi di recidiva aggravata.

Peraltro, non può sottacersi come il legislatore abbia dettato una disciplina peculiare e di settore proprio avendo riguardo al tempus commissi delicti attraverso il codice penale militare, per i reati in ‘tempo di guerra’, in ossequio all’art. 310 c.p..

E ancora, avendo come presupposto il tempo di commissione del reato l’ordinamento ha configurato tipologie di reati differenti, i quali nonostante prevedano una medesima condotta, es. la violenza o la minaccia a un pubblico ufficiale, si differenziano perché essa è destinata a collocarsi in un differente momento temporale rispetto all’atto doveroso.

Se la condotta in oggetto si configura come antecedente all’atto d’ufficio si perfezionerà il delitto ex art. 336 c.p., se l’azione sarà invece contestuale all’atto stesso, essendo indirizzata all’impedimento del medesimo, dalla violenza o minaccia al pubblico ufficiale si passerà alla ravvisabilità del delitto di resistenza, ex art. 337 c.p..

A medesime considerazioni si deve poi giungere anche con riferimento all’analisi dei reati telematici (3).

La giurisprudenza si è difatti per anni interrogata sul momento di perfezionamento di tali delitti e pertanto sul tempo di commissione degli stessi, con particolare attenzione a quello di diffamazione a mezzo mail (4).

Il momento consumativo è stato alternativamente individuato, da una parte della giurisprudenza, nell’invio del messaggio informatico o, da altra parte, nel diverso momento di ricezione e apertura della mail da parte del destinatario, con differenti esiti sulla competenza del giudice in materia.

La soluzione che consentiva di preservare l’esigenza di certezza e il rispetto della prevedibilità ha comportato la preferenza per la prima tesi esposta, con l’individuazione della consumazione nel momento di invio del messaggio elettronico.

Un ultimo cenno all’importanza del tempus commissi delicti può essere fatto con riguardo alle condizioni obiettive di punibilità.

Ebbene, nelle bancarotte pre-fallimentari la condotta dell’imprenditore assume diverso valore, presentandosi come punibile o meno, a seconda che ci sia stata la sentenza dichiarativa del fallimento (5).

E’ evidente che dall’identificazione del tempo in cui è posta in essere l’azione, prima o dopo il verificarsi della condizione obiettiva di punibilità, dipende la realizzazione del reato e la conseguente necessità di irrogazione della pena, in base a scelte di politica criminale del legislatore.

La sentenza dichiarativa di fallimento è elemento esterno al reato, atteso che si tratta di provvedimento giurisdizionale non in grado di accentrare in sé il disvalore del fatto.

Secondo la più recente Cassazione, la suddetta sentenza individua un requisito oggettivo ravvisato nel mero collegamento cronologico tra la condotta e il provvedimento, inteso quale accadimento estraneo al delitto, la cui sussistenza è richiesta in riferimento a un fatto già punibile, che con la sentenza dichiarativa si trasforma in ‘ bisognoso di pena’.

Ebbene, la problematica del tempus commissi delicti è divenuta di nuovo attuale a opera della modifica del reato di omicidio colposo attuata con L. n. 41/2016, che ha introdotto l’ art. 589 bis c.p..

La norma ha previsto una autonoma fattispecie di delitto, l’omicidio stradale, elevando a requisito costitutivo la condotta prima contemplata come mera aggravante dall’art. 589 c.p..

Pertanto, attraverso la novella si è esclusa la possibilità di effettuare un giudizio di bilanciamento tra le circostanze.

L’effetto indiretto che si realizza è quello dell’aumento della sanzione concretamente irrogabile all’agente che ha cagionato, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte per colpa del soggetto passivo.

In tale quadro la sopravvenienza normativa potrebbe comportare uno iato temporale tra il delitto, consumato sotto la vigenza della pregressa normativa, e l’evento morte, differito nel tempo e prodottosi soltanto successivamente all’introduzione dell’art. 589 bis c.p..

L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite pone, dunque, il seguente quesito: se nella suddetta ipotesi si debba applicare alla fattispecie di cui trattasi la disciplina vigente al momento del fatto-reato o quella più sfavorevole sussistente al tempo di verificazione dell’evento.

 

  1. Cenni sulla perfezione e sulla consumazione nel reato.

Il problema dell’individuazione dell’esatto momento temporale in cui può dirsi concretizzata la condotta si è posto con riferimento ai reati cosiddetti di durata, la cui azione delittuosa non si realizza immediatamente, presupponendo un comportamento che si prolunga nel tempo (6).

In essi, infatti, la realizzazione della condotta non corrisponde alla perfezione del reato e conseguentemente alla sua consumazione, atteso che l’offesa al bene giuridico protetto dalla norma si protrae nel tempo e a quest’ultimo effetto l’ordinamento collega un maggior disvalore.

Giova ricordare che, tra i reati di durata deve essere ricompresa la corruzione, che si divide in antecedente e susseguente, propria o impropria e, a seconda dell’ampiezza del pactum sceleris, in corruzione finalizzata al mercimonio dell’esercizio della funzione, ex art. 318 c.p., o al compimento, omissione, o ritardo di uno specifico atto d’ufficio, ex art. 319 c.p..

Il delitto di corruzione nella sua portata generale è a duplice schema di realizzazione essendosi prevista la perfezione sia in caso di promessa, sia in caso di dazione, dovendosi a tal fine ritenere la consumazione dalla prima condotta se non seguita dalla consegna del denaro o dell’utilità, o alternativamente dalla dazione, ove questa concretamente si realizzi (7).

Ebbene, anche nel delitto di omicidio stradale, come detto, può sussistere un intervallo di tempo tra la consumazione e la perfezione del reato, e quindi tra la condotta e l’evento.

Infatti, in tal caso “il cagionare la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina stradale” può configurarsi come il risultato di un’azione posta in essere interamente in un preciso momento temporale e pertanto sotto la vigenza di una specifica normativa, rispetto alla quale  però la morte della vittima risulti prodottasi in un periodo posteriore, in cui sia operante una legge più sfavorevole.

Il reato è consumato ma non perfezionato, atteso che il requisito costitutivo rappresentato dall’evento non si è ancora realizzato.

Per risolvere il quesito ci si deve riportare all’addentellato normativo, e cioè all’art. 2 comma 4 c.p., al fine di stabilire la legge applicabile nelle ipotesi di successione di norme sostanziali.

Tuttavia, il precetto si riferisce alla ‘commissione del reato’ e non alla produzione dell’evento, ancorando a tale parametro la verifica della norma più favorevole da adottare.

Se così è, precisano le Sezioni Unite, non può che trovare applicazione la fattispecie incriminatrice sussistente nel momento di realizzazione della sola condotta e, pertanto, il trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, previsto dal precedente art. 589 c.p..

  1. La soluzione delle Sezioni Unite (8).

Il Supremo Consesso evidenzia, innanzitutto, l’esatta definizione del richiamo operato dall’art. 2  comma 4 c.p., alla commissione del ‘reato’.

Soprattutto in materia penale la disposizione deve essere interpretata letteralmente, per scongiurare un’applicazione analogica della stessa e per rispettare il principio di tassatività della fattispecie incriminatrice.

Il criterio è posto a garanzia della separazione dei poteri e dell’accessibilità della norma, quale baluardo per prevenire sconfinamenti del potere punitivo dello Stato.

Sebbene il suddetto precetto non si riferisca espressamente al ‘fatto ‘, e quindi alla mera azione delittuosa, la Cassazione ha perimetrato la nozione di reato desumibile dall’art. 2 comma 4 c.p...

Invero, nella sentenza si specifica che il reato, in tale accezione, non può definirsi come sommatoria di condotta, nesso causale ed evento, dovendosi in essa, tutt’al più, ricomprendere la sola fattispecie penalmente sanzionata, rispetto alla quale risulterebbe applicabile il principio del favor rei ai fini della successione di leggi.

Peraltro, si evidenzia che problemi di interpretazione si potrebbero porre solo in riferimento a norme elastiche o vocaboli polisenso, come precedentemente verificatosi nelle ipotesi di disastro colposo innominato, ma non per il caso in esame, la cui ‘ratio’ risulterebbe pienamente evincibile e non necessitante di un chiarimento giurisprudenziale adeguatore.

Il meccanismo applicabile non può che essere quello della successione di norme penali nel tempo che concretizza una sopravvenienza normativa.

L’ordinamento pone, tuttavia, dei limiti all’operatività del fenomeno, soprattutto in materia penale.

L’art. 25 comma 2 Cost. garantisce il principio di legalità e, prevedendo che la punibilità di un determinato fatto possa essere imposta solo attraverso una legge entrata in vigore prima della commissione dello stesso, sancisce quale corollario l’irretroattività della legge penale di sfavore (9).

L’intangibilità del principio di irretroattività sfavorevole risponde all’esigenza di conoscibilità delle conseguenze penali che il consociato può potersi prefigurare discendano dalla propria condotta antigiuridica, in ossequio anche al rispetto del principio di prevedibilità e dello scopo della pena.

La Suprema Corte evidenzia che la ‘calcolabilità’ delle conseguenze sanzionatorie è un limite che si rivolge non solo al legislatore, come tecnica di redazione del precetto incriminatore, ma allo stesso interprete che irroga la pena nella stretta cornice edittale predeterminata.

La legalità si sostanzia, pertanto, nella doppia nozione di riserva di legge, della fattispecie incriminatrice e della pena, nullum crimen nulla poena sine lege.

L’accessibilità diviene parametro di autodeterminazione del soggetto, incidendo sulla stessa volontà di commettere il fatto reato, come più volte ribadito dalla giurisprudenza in riferimento all’art. 47 della Carta Di Nizza e all’art. 7 CEDU (10).

Tuttavia, la sentenza in analisi distingue il reato a effetto differito, nel quale ricomprende l’omicidio stradale,  da quello permanente o abituale.

Nel caso in cui il delitto commesso sia permanente e sopravvenga una legge sfavorevole, al fine di stabilire la normativa applicabile si deve avere riguardo alla cessazione della permanenza.

Infatti, rispetto a tale fattispecie il consociato ha avuto la possibilità di autodeterminarsi nel compimento dell’azione delittuosa e di fatto, ove abbia ritenuto di persistere nella commissione dello stesso, nonostante la modifica legislativa sfavorevole, non può che considerarsi consapevole delle successive conseguenze penali della propria condotta.

Medesima considerazione può essere svolta con riferimento al reato abituale, ove l’abitualità del comportamento si protragga anche a seguito dell’introduzione della modifica legislativa peggiorativa (11).

Invece, il trattamento sanzionatorio per i reati a evento differito, se più favorevole, deve coincidere con quello previsto al tempo di commissione del fatto, anche se differente da quello sussistente nel momento di verificazione della lesione.

Ciò è tanto più vero se solo si consideri la funzione general-preventiva e quella rieducativa della sanzione.

Infatti, la pena può considerarsi dal reo ‘giusta’, e quindi tendere alla rieducazione, solo se contenuta in parametri edittali dal medesimo conoscibili.

La conoscibilità della pena può, inoltre, fungere da deterrente per la propria condotta futura e  per quella di altri soggetti.

  1. Conclusioni.

Riassumendo, l’identificazione del tempus commissi delicti si presenta come presupposto necessario per il giudice al fine di ritenere applicabili numerosi istituti sostanziali e anche per stabilire la puntuale operatività di disposizioni processuali.

L’interprete può non presentare difficoltà nell’identificare il tempo di commissione del delitto con riferimento ai reati istantanei, per i quali la condotta delittuosa è unitaria e si esaurisce in unico momento temporale.

Dubbi sono invece emersi in giurisprudenza con riferimento ai delitti con condotta prolungata nel tempo o frazionata, o per quelli a ‘evento differito’ tra i quali può essere ricompreso l’omicidio stradale.

In tale ultima ipotesi, nel caso di successione di leggi tra la condotta del reo e l’evento lesivo, le Sezioni Unite specificano che deve ritenersi applicabile all’agente la legge più favorevole sussistente al momento della commissione del delitto, in tutte quelle ipotesi in cui l’evento si sia prodotto successivamente, sotto la vigenza di una norma più sfavorevole.

Bibliografia:

  1. A. Salerno, Il sistema del diritto Penale, III, Dike Ed. 2016;
  2. R. Garofoli, Manuale di diritto Penale, Nel Diritto Editore, XIII ED. 2016/2017;
  3. Cass. Pen. Sez V n 25875/2006, n. 3963/2016;
  4. G. Garbagnati, Ingiuria e Diffamazione via Intenet, in Ventiquattrore Avvocato 12/2008;
  5. Cass. Pen. Sez V n. 13910/2017;
  6. G. Fiandaca- E. Musco, Diritto Penale, Parte generale, Nozioni di teoria generale del reato, Zanichelli, IV Ed.
  7. Cass. n. 34415/2008;
  8. SS.UU. n. 40986/2018 del 24/9/2018;
  9. G. Fiandaca- E. Musco, Diritto Penale, Parte Generale, La funzione di garanzia della legge penale, IV ED. , Zanichelli Editore, 2005
  10. C.EDU n. 66655/13  C-Contrada/Italia del 14/4/2015;
  11. Cass. Sez. 5, n. 54308 del 25/09/2017.