Ultimissime

Il Consiglio di Stato sulla tutela del consumatore nei “contratti di viaggio tutto compreso”.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 6566 del 1 ottobre 2019.
Il Consiglio di Stato con la pronuncia in esame ha affermato che il contratto di viaggio tutto compreso (noto anche come travel package o pacchetto turistico) costituisce un tipo contrattuale nel quale la “finalità turistica” (o, con espressione più generale, lo “scopo di piacere”) non è un motivo irrilevante, ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e di tutti servizi strumentali alla realizzazione del preminente fine del godimento della vacanza per come essa viene proposta dall'organizzatore del viaggio (il tour operator) e accettata dall'utente. La realizzazione della finalità tipica del contratto resta, quindi, evidentemente compromessa laddove manchino, per la situazione socio-politica del paese di destinazione, le necessarie garanzie che il viaggio possa svolgersi in condizioni di assoluta sicurezza per l’incolumità delle persone. Con la stipula del “contratto di pacchetto turistico” sorge tra turista e organizzatore un unitario rapporto nell’ambito del quale l’attività prodromica di “gestione della pratica” costituisce una delle prestazioni dovute dall’organizzatore per rendere possibile la realizzazione della causa contrattuale che si sostanzia nel godimento della vacanza per come essa viene dal medesimo proposta e dall'utente accettata.
L’art. 4, par. 6, della direttiva 314/90/CEE del 13/6/1990 (in vigore sino al 30/6/2018) al ricorrere delle ipotesi in essa contemplate, intende assicurare al turista il diritto a usufruire di una meta alternativa, diritto che non potrebbe dirsi garantito laddove gli fosse proposto un servizio di qualità superiore ed egli, per poterne fruire, dovesse corrispondere una maggiorazione di prezzo. La disposizione sovranazionale dev’essere quindi interpretata, pur in assenza di un’esplicita previsione sul punto, nel senso di attribuire al turista il diritto ad usufruire di un altro “servizio tutto compreso”, anche di qualità superiore (“qualora l'organizzatore e/o il venditore possa proporglielo”), senza dover sostenere ulteriori esborsi di denaro: la norma interna (art. 42 del D.Lgs. 23/5/2011, n. 79, Codice del Turismo ratione temporis vigente) si è del resto limitata a esplicitare una regola già ricavabile da quella sovranazionale.