Ultimissime

Il Consiglio di Stato sull’applicabilità dell’istituto della retrocessione totale o parziale.
Consiglio di Stato, Sez. II, sent. n. 6209 del 17 settembre 2019.
La Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con la pronuncia in esame, ha affermato che l’istituto della retrocessione – sia totale sia parziale – non è applicabile nei casi in cui l’utilizzazione dell’immobile ablato consegua alla semplice espropriazione dell’area, considerata in sé e per sé ed indipendentemente dalla sua specifica destinazione. Vi rientra (come nella specie) un’ipotesi di attuazione della riforma fondiaria di cui alle leggi nn. 230 del 1950 e 841 del 1950: infatti, l’espropriazione prevista dalla riforma agraria del secondo dopoguerra realizza sempre e automaticamente almeno il ridimensionamento dei latifondi, che rappresenta una delle finalità del legislatore (oltre alla trasformazione e colonizzazione agraria), sicché la mancata utilizzazione dei beni non può fondare alcuna retrocessione.