Giurisprudenza Civile

La specificazione dei confini della giurisdizione della Corte dei Conti
di FRANCESCO DEODATO
NOTA A CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE CIVILI
ORDINANZA 18 gennaio 2019 n. 1414
A cura di FRANCESCO DEODATO
La specificazione dei confini della giurisdizione della Corte dei Conti
Abstract
La giurisdizione contabile, nell’ordinamento repubblicano, trova un pieno riconoscimento all’art. 103 comma 2 Cost. La portata precettiva della disposizione è stata oggetto di un intenso confronto giurisprudenziale tra chi (Corte Costituzionale) assumeva il carattere non precettivo della disposizione e chi (Corte dei Conti e Corte di Cassazione), invece, affermava che l’art. 103 aveva introdotto una riserva assoluta ed esclusiva a favore della giurisdizione contabile nelle materie di contabilità pubblica.
Secondo il primo orientamento riportato[1], il carattere non immediatamente precettivo e la portata solo tendenzialmente generale dell’art. 103 comma 2, implicherebbero una ulteriore specificazione legislativa al fine di individuare compiutamente i confini della giurisdizione contabile. Ciononostante, non sembra che in presenza di una interpositio legislatoris più analitica di quelle che si sono registrate negli ultimi anni[2], sia possibile stabilire in modo definitivo e certo i confini della giurisdizione contabile rispetto a quelli della giurisdizione ordinaria.
Per tale ragione, l’azione della giurisprudenza si è concentrata sempre più spesso proprio sugli elementi caratterizzanti l’esatta definizione del perimetro della giurisdizione della Corte dei Conti. La Corte di Cassazione, in qualità di “giudice della giurisdizione” mostra, con la pronuncia in esame, di condividere l’orientamento teso ad estendere l’ambito della giurisdizione contabile ad ogni vicenda concernente la gestione di “risorse pubbliche”, da intendersi in senso lato, individuandone i presupposti oggettivi e soggettivi.